La concessione universitaria non incide sul rilascio della licenza di rivendita di generi di monopolio (TAR Calabria n. 1779 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’istanza di rilascio della licenza speciale di rivendita di generi di monopolio l’amministrazione deve attenersi esclusivamente ai criteri dettati dall’art. 4 D.M. 38/2013, ossia l’ubicazione degli altri punti vendita nella zona di riferimento e la possibile sovrapposizione con essi. È estraneo a tale valutazione il profilo della mancata previsione, nel contratto di concessione del locale, della vendita di generi di monopolio: si tratta di aspetto che involge il distinto rapporto tra concessionario e amministrazione concedente ed è a quest’ultima che spetta valutare l’impatto dell’apertura della rivendita sulla concessione. Il diniego fondato su tale ulteriore e asserito elemento ostativo è pertanto illegittimo. La sopravvenienza normativa che modifichi i parametri di istituzione delle rivendite non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, da esaminarsi alla stregua della cornice vigente ratione temporis.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un bar ristorante all’interno dell’Università della Calabria e il 28.02.2019 ha presentato istanza per il rilascio della licenza speciale di rivendita di generi di monopoli. L’ufficio competente aveva accertato la presenza in zona di sole tre rivendite, tutte oltre i 500 metri dal locale, e aveva disposto un sopralluogo con esito positivo. In fase istruttoria l’Agenzia ha verificato che la proprietà superficiaria dei locali è della ricorrente e la nuda proprietà dell’Università, e ha chiesto a quest’ultima se il contratto di concessione prevedesse l’autorizzazione specifica alla rivendita di generi di monopolio.
Ottenuto il riscontro che l’area è concessa per attività di ristorazione e bar senza riferimento alla rivendita di generi di monopolio, l’Agenzia ha respinto l’istanza con provvedimento notificato il 7.11.2019. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina di settore e l’eccesso di potere, richiamando anche il precedente rilascio di analoga licenza a una diversa società concessionaria priva di specifica previsione contrattuale. L’amministrazione ha eccepito in rito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione processuale. Secondo la difesa erariale, il regolamento di modifica del D.M. n. 38/2013, entrato in vigore il 6.05.2021, impedirebbe l’istituzione di nuove rivendite ove sia già raggiunto il rapporto di una ogni 1.500 abitanti. L’assunto è disatteso: la legittimità del provvedimento va esaminata sulla base della cornice normativa vigente ratione temporis, potendo la sopravvenienza assumere rilievo solo pro futuro, in sede di eventuale riesercizio del potere. Il parametro del rapporto demografico, inoltre, è introdotto solo in via difensiva e non è stato esplicitato dall’amministrazione in sede istruttoria.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’art. 4 D.M. 38/2013, secondo cui le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare concrete esigenze di servizio, da valutare in ragione dell’ubicazione degli altri punti vendita nella medesima zona e della possibile sovrapposizione con essi.
Il diniego impugnato si fonda in via esclusiva sulla circostanza che il contratto di concessione non contempla espressamente la vendita di prodotti di monopolio, indicando solo bar, pizzeria e ristorante. Tale profilo si colloca però al di fuori dei criteri normativi cui l’Agenzia deve conformarsi, involgendo il diverso rapporto tra concessionaria e Università.
L’amministrazione procedente deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina di settore, senza individuare ulteriori elementi ostativi relativi a un distinto rapporto giuridico amministrativo. Spetta invece alla concedente valutare l’impatto sulla concessione dell’eventuale apertura della rivendita presso la struttura.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e assorbimento delle residue censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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