Contributi sisma Irpinia contabilizzati nell’anno di delibera ai fini Irap (Cass. civ. Sez. V n. 9677 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 21 della legge n. 219 del 1981 in conseguenza degli eventi sismici del 1980 e 1981, in considerazione del disposto dell’art. 32 della stessa legge — che, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede l’indicazione del termine di realizzazione dell’opera e prevede la decadenza dai benefici in caso di mancata realizzazione di almeno il novanta per cento della stessa — sono immediatamente acquisiti dal beneficiario ed entrano a far parte del suo patrimonio. Il provvedimento adottato in caso di inadempimento ha pertanto contenuto risolutivo e non sospensivo. Ne discende che il contributo, in ossequio al principio di competenza, deve essere contabilizzato nell’anno in cui è stato deliberato e non in quello della sua effettiva erogazione, né in quello in cui, terminate le verifiche, non risulti più soggetto a revoca.

Il Fatto

Una società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento con recupero ai fini Irap e Ires per l’anno d’imposta 2006, in relazione ai contributi in conto impianti di cui alla legge n. 219/1981, per i quali aveva operato in dichiarazione una variazione in diminuzione dell’intero importo imputato al conto economico. La società impugnava l’atto, senza successo in primo grado; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di prime cure, annullando però le sanzioni per obiettiva incertezza e compensando le spese.

La contribuente ricorreva quindi per cassazione con dodici motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale avverso il capo che aveva annullato le sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il nucleo della decisione riguarda i motivi dal sesto al decimo, trattati congiuntamente perché tutti relativi al momento di assegnazione definitiva del contributo e dunque all’anno di imposta cui fare riferimento. La Corte richiama la propria ordinanza n. 20685/2021 del 20 luglio 2021, resa tra le stesse parti per annualità diversa, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi.

La ricostruzione della vicenda è analitica: la società ha fruito di un contributo statale per la ricostruzione degli impianti produttivi situati in aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980. Il contributo è stato deliberato con atto ministeriale del 28 febbraio 1991; all’epoca la società aveva già ricevuto anticipazioni, mentre l’erogazione è proseguita in più rate negli anni 1982, 1985, 1991, 2002, con ultimo conguaglio nel 2003.

La Corte osserva che nel 1991 l’Irap non era ancora istituito (1997) e che le somme erogate per la ricostruzione non erano assoggettate neppure a Ilor. Poiché la normativa non prevedeva che il contributo potesse essere riconosciuto solo a condizione della dimostrazione del rispetto delle previsioni di legge, ma consentiva la pronuncia di decadenza in caso di mancata prova, la condizione cui era sottoposta l’attribuzione definitiva ha natura risolutiva. Il contributo, già assegnato e in larga parte erogato, era quindi immediatamente acquisito al patrimonio del beneficiario.

Sul punto la Corte richiama il precedente Cass. Sez. V, 4 ottobre 2004, n. 19765, reso in tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, che ha affermato il medesimo principio per i contributi di cui all’art. 21 della legge n. 219/1981. Le contestazioni dell’Agenzia delle entrate sono pertanto rigettate.

La Corte accoglie invece il quarto motivo e il dodicesimo, con i quali la società lamenta omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.: la sentenza d’appello non contiene alcun riferimento, rispettivamente, alla censura sull’omessa allegazione della segnalazione della direzione regionale e al motivo sull’illegittimità delle riprese ai fini Ires. Su questi profili la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale dell’Agenzia, volto a contestare l’annullamento delle sanzioni per obiettiva difficoltà normativa, è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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