Società di persone, litisconsorzio necessario e nullità del giudizio senza i soci (Cass. civ. Sez. V n. 18039 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà della rettifica e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società stessa e tutti i soci. Ne consegue che il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La regola trova deroga solo quando i soci prospettino questioni personali, quali la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato a una società di persone un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, ha accertato un maggior reddito d’impresa. Lo stesso atto impositivo è stato poi notificato al socio titolare del 50 per cento, imputando il reddito per trasparenza e in via proporzionale.

Il contribuente ha impugnato l’avviso personale. La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso, in ragione della riduzione dei ricavi stabilita nel parallelo giudizio introdotto dalla società. La CTR ha respinto l’appello del contribuente. Questi ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ. con tre censure, mentre l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente articola tre censure dedicate al merito dell’accertamento. La prima riguarda la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 32 d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo la contrarietà alla legge della determinazione induttiva del reddito. La seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, per l’illegittimità dell’accertamento induttivo in materia di imposte indirette. La terza invoca l’art. 10-bis legge n. 146 del 1998, osservando che le rettifiche presuntive non possono essere operate nei confronti dei contribuenti congrui entro la soglia dei ricavi ivi indicata.

La Corte non esamina il merito. In via preliminare, come già disposto con l’ord. n. 28607 del 2024 nel giudizio relativo all’avviso societario, rileva d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci.

Il passaggio argomentativo muove dall’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986. L’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio implicano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente la società e i soci e imponga la loro partecipazione al medesimo procedimento. La controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti interessati.

Da ciò deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Fanno eccezione le sole questioni personali, quali la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra soci. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e Sez. V n. 15116 del 2018.

Nel caso concreto il giudizio, pur non avendo ad oggetto esclusivo questioni personali, si è svolto davanti ai giudici di merito senza la presenza processuale della società e dell’altro socio, rimasto estraneo anche al giudizio introdotto dalla società. La loro partecipazione era necessaria, vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone.

La Corte dichiara pertanto la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, rimettendo la controversia al giudice di primo grado in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio. Le spese sono regolate dal giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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