Payback dispositivi medici: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1231 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue ex lege l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il ricorso proposto avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e avverso i conseguenti atti territoriali di riparto è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, e non già dichiarato per cessata materia del contendere. Il bene della vita conseguito dal ricorrente — il pagamento in misura ridotta — è difatti diverso da quello originariamente richiesto, ossia l’eliminazione dei provvedimenti impugnati. La declaratoria processuale non dipende dalla pubblicazione, da parte di tutte le Regioni creditrici, dell’attestazione di avvenuto versamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio i due decreti del Ministero della Salute, adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e sono state approvate le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, oltre all’accordo tra Governo e Regioni del 2019. Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti ha poi gravato i provvedimenti attuativi adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, che le hanno richiesto di concorrere al payback.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 12 dicembre 2025 la ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, per effetto del d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese, avendo dichiarato di aver versato la quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota del 25 per cento, e stabilisce che l’integrale pagamento di tale importo estingue l’obbligazione precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La questione giuridica investe la qualificazione dell’esito processuale: la ricorrente invoca la cessazione della materia del contendere, ma il giudice amministrativo osserva che i due istituti non coincidono. La norma parla di cessazione, ma sul piano processuale ciò che si produce è la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La ragione è chiara: il bene della vita concretamente conseguito — pagare le somme in misura ridotta — è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, cioè l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Muta la pretesa, non si esaurisce la materia controversa nella forma tipica della cessazione.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 9 dicembre 2025, n. 22174, secondo cui l’effetto estintivo si produce ex lege per il solo pagamento della quota, rendendo non decisivo che tutte le Regioni creditrici abbiano pubblicato il provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. La società ha dichiarato, nelle note di udienza del 10 dicembre 2025, di avervi provveduto integralmente e tempestivamente.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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