Giurisdizione sul verbale di delimitazione per concessione demaniale scaduta (TAR Lazio n. 7707 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime, la concessione ad uso residenziale e abitativo, non rientrando tra quelle aventi finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, non beneficia del rinnovo automatico previsto dall’art. 10 della legge n. 88/2001. La scadenza del termine determina la cessazione di diritto del rapporto concessorio, senza necessità di diffida o costituzione in mora, con conseguente occupazione sine titulo dell’area e legittimità dell’ordine di sgombero. Il verbale di delimitazione del demanio marittimo, avendo natura di mero accertamento dei confini tra demanio e proprietà private, è atto non discrezionale la cui contestazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che può disapplicarlo se illegittimo, restando esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 10 febbraio 2022, recante l’ordine di sgombero di un’area demaniale marittima di mq 150, occupata da un cottage ad uso residenza estiva, sulla base della concessione demaniale n. 99/1995, scaduta il 31 dicembre 1997. Con motivi aggiunti, contestava altresì il verbale di delimitazione del demanio marittimo n. 69 del 2017 e gli atti conseguenti.
Il ricorrente sosteneva l’intervenuto rinnovo del titolo concessorio per effetto delle proroghe legali, della corresponsione dei canoni e dell’avvenuto silenzio assenso sulle istanze di rinnovo, deducendo anche la natura non demaniale dell’area e il difetto di istruttoria dell’ordine di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in primo luogo inammissibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa al verbale di delimitazione n. 69 del 2017, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo di cui all’art. 32 cod. nav. costituisce proiezione dell’actio finium regundorum di cui all’art. 950 c.c., concludendosi con un atto di mero accertamento dei confini, privo di discrezionalità amministrativa: la sua contestazione spetta pertanto al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto illegittimo.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza, cui ha ritenuto di aderire integralmente. Il bene è stato riconosciuto come demaniale, insistendo su tratto di arenile compreso ex lege nel demanio marittimo ai sensi dell’art. 822 c.c.; l’art. 49 cod. nav. dispone che, alla scadenza della concessione, le opere inamovibili restano acquisite allo Stato, mentre l’art. 25 del d.P.R. n. 328/1952 prevede la cessazione di diritto del rapporto senza necessità di diffida.
Quanto alle proroghe legali invocate, l’art. 10 della legge n. 88/2001 — interpretato autenticamente dall’art. 13 della legge n. 172/2003 — si applica alle sole concessioni per finalità turistico-ricreative, non a quelle ad uso residenziale quale quella di specie. La concessione, già scaduta al 31 dicembre 1997, non risultava in essere alla data del 31 dicembre 2013, presupposto indefettibile per l’applicazione delle proroghe di cui all’art. 7, comma 9-duodevicies, d.l. n. 78/2015 e all’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018.
Il pagamento dei canoni successivi alla scadenza non radica alcun affidamento legittimo, valendo quale ristoro della persistente occupazione; né è configurabile il silenzio assenso, operante per i provvedimenti autorizzatori e non per quelli concessori. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese, mentre per il verbale di delimitazione è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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