Divieto di detenzione armi, riesame e decorso del tempo (TAR Piemonte n. 1387 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione adottato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. non è assistito da un limite temporale di efficacia e non può pertanto operare sine die. A fronte della mancanza di un termine di durata, va riconosciuto in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Il riesame non può risolversi in un formale richiamo a verifiche precedenti, ma deve consistere in una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni che giustificano il divieto. Ne discende che l’amministrazione è tenuta a uno sforzo motivazionale proporzionato al tempo trascorso, valorizzando la condotta serbata dal destinatario successivamente al fatto originario.

Il Fatto

La Questura segnalava alla Prefettura che il ricorrente deteneva armi e munizioni e che la figlia maggiorenne e convivente si era appropriata della pistola, non custodita in modo idoneo. Per tale ragione l’interessato veniva deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975. La Prefettura emetteva quindi un provvedimento di divieto di detenzione delle armi.

Anni dopo il ricorrente presentava istanza di riesame, invocando il lungo tempo trascorso dal fatto e la buona condotta serbata, anche in ragione di una protratta attività di volontariato. La Prefettura, acquisite notizie aggiornate dalla Questura — che riferiva di non avere ulteriori notizie a carico oltre a quanto già noto — respingeva l’istanza e confermava il divieto. Il ricorrente impugnava l’atto di conferma davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di decorso del tempo nel riesame dei provvedimenti sfavorevoli in materia di armi. Pur in assenza di un obbligo generale di provvedere sulle istanze di riesame, tale obbligo si rinviene quando il provvedimento limiti la sfera giuridica del privato in via permanente, come nel caso del divieto di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S., che non stabilisce una durata limitata nel tempo.

Secondo il Collegio, il provvedimento inibitorio non può avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema impone dunque di riconoscere al destinatario un interesse protetto all’aggiornamento della propria posizione, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, con eventuale revoca dell’atto inibitorio.

Il riesame deve costituire una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni del divieto e non può esaurirsi in un formale richiamo a verifiche precedenti. Il Collegio richiama in proposito TAR Trento n. 148 del 2021, TAR Lombardia n. 1197 del 2023, TAR Calabria n. 625 del 2025 e TAR Piemonte n. 1916 del 2025.

Applicando tali principi, il ricorso è accolto. L’amministrazione ha correttamente avviato e concluso il procedimento di riesame con provvedimento espresso, ma la determinazione risulta carente di motivazione quanto alla perdurante attualità del giudizio di inaffidabilità. Sarebbe stato necessario uno sforzo argomentativo superiore, tenuto conto del tempo trascorso dal provvedimento originario; l’amministrazione si è invece limitata a richiamare il fatto posto a fondamento del divieto, senza valorizzare adeguatamente la condotta successiva del ricorrente.

Anche a non voler qualificare come positive sopravvenienze lo svolgimento di plurime attività di volontariato, osserva il Tribunale, di fronte a un lasso temporale di diciotto anni dall’ultima valutazione la mera buona condotta, acclarata dalla stessa amministrazione all’esito dell’istruttoria, avrebbe dovuto costituire oggetto di ponderazione sostanziale e non meramente formale o apparente. L’atto impugnato è pertanto annullato, ferma la riedizione del potere amministrativo in ossequio al nucleo conformativo della sentenza. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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