Contributo AGCOM 2023: costi finanziabili e legittimità del prelievo sugli operatori TLC (TAR Lazio n. 15049 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’AGCOM dagli operatori delle comunicazioni elettroniche può coprire esclusivamente i costi amministrativi complessivi delle attività riconducibili all’art. 16 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, secondo un criterio funzionale e non strutturale: rileva l’attività svolta dal centro di costo, non la sua collocazione organizzativa. Le attività di tutela del consumatore, i pareri resi all’Autorità antitrust e i costi delle strutture trasversali sono finanziabili se correlati a quelle funzioni. La mancanza di un cofinanziamento statale non rende illegittimo il sistema, perché il tetto del 2 per mille dei ricavi esclude il rischio di cattura del controllore da parte del controllato. L’aliquota uniforme parametrata ai ricavi è proporzionata, non rispondendo il prelievo a logica sinallagmatica. L’inclusione dei ricavi riversati nella base imponibile non integra doppia imposizione.

Il Fatto

Un operatore delle comunicazioni elettroniche impugna davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’AGCOM ha determinato misura e modalità del contributo TLC per l’anno 2023, insieme alla Relazione tecnico-finanziaria allegata, alla delibera di approvazione del Rendiconto annuale 2021 e al modello telematico di versamento.

Il ricorrente deduce cinque motivi: eccessiva ampiezza dei costi addossati al settore, stima non attuale e non verificabile, assenza di contribuzione statale con pretesa subordinazione finanziaria dell’Autorità, discriminazione derivante dall’aliquota unica e illegittima inclusione dei ricavi riversati nella base imponibile. L’Amministrazione resiste. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibili le censure sul parametro FTE articolate per la prima volta nelle memorie non notificate, dovendosi rispettare il termine decadenziale e il contraddittorio. Richiama sul punto Cons. Stato n. 732 del 2026 e n. 10816 del 2023, e osserva che la questione è comunque già risolta nel merito da Cons. Stato n. 4270 del 2026. Inammissibili anche le doglianze sulle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025, estranee alla base giuridica dell’atto impugnato.

Nel merito, i primi due motivi sono trattati congiuntamente. Il Collegio richiama la sentenza CGUE del 18 luglio 2013, causa C-228/12 e l’ordinanza del 29 aprile 2020, causa C-399/19, che individuano nelle tre categorie dell’art. 16, comma 1, CECE il perimetro dei costi finanziabili, comprensivo di cooperazione internazionale, armonizzazione, analisi di mercato e controlli. Sulla scorta di Cons. Stato n. 6828 del 2023 e n. 10635 del 2023, l’Autorità deve esplicitare con motivazione adeguata il nesso di stretta pertinenza tra funzioni e costi, ma la verifica si conduce su base funzionale: decisivo è se il centro di costo svolga attività riferibili all’art. 16 del CECE, non la sua denominazione.

Il Collegio aderisce integralmente a Cons. Stato n. 4270 del 2026, che ha già scrutinato la medesima delibera, e ne riporta ampi passaggi: legittima l’inclusione dei costi di tutela dei consumatori e dei pareri all’Antitrust, legittimo il metodo di imputazione basato sulle attività previamente elencate e il ribaltamento delle spese trasversali. Il sistema, si precisa, non impone una atomistica predeterminazione del singolo costo né del tempo di lavoro per unità.

Quanto al Rendiconto 2021, le censure reiterano sul piano consuntivo i rilievi metodologici già disattesi e non indicano specifici errori contabili. Sul terzo motivo, il Collegio esclude l’obbligatorietà del cofinanziamento statale: il tetto del 2 per mille scongiura il rischio di cattura, come già chiarito da Corte cost. n. 269/2017. Manifestamente infondata la questione di costituzionalità e non necessaria la rimessione pregiudiziale.

Infondati anche gli ultimi motivi. L’aliquota uniforme è conforme a CGUE 7 settembre 2023, causa C-226/22 e a Cons. Stato nn. 5966, 6073 e 6075 del 2024: il prelievo ripartisce costi di sistema e si parametra ai ricavi, non al carico regolatorio. I ricavi riversati restano imponibili, non configurandosi doppia imposizione per la diversità dei soggetti e dei presupposti. Ricorso respinto, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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