Contributo ART e vettori aerei: rinuncia agli effetti della sentenza e improcedibilità (Cons. Stato n. 9405 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il riconoscimento, da parte del ricorrente, della debenza della pretesa e la definizione in sede amministrativa della propria posizione determinano la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Non ricorre cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando manchi l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, incluso il caso in cui il ricorrente rinunci agli effetti della sentenza a sé favorevole e concordi un piano di rientro per il pagamento dei contributi. La declaratoria di improcedibilità dell’appello travolge la sentenza impugnata, che va annullata, con compensazione delle spese in presenza di giustificati motivi e di mancata opposizione della controparte.

Il Fatto

Una compagnia aerea internazionale impugnava davanti al TAR Piemonte la delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva individuato, per il 2020, i soggetti tenuti al versamento del contributo per il proprio funzionamento, includendovi gli operatori del trasporto aereo di passeggeri, unitamente al d.P.C.m. di approvazione e alla determina attuativa del Segretario generale.

Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la delibera nella sola parte in cui imponeva il contributo ai soggetti che esercitano servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. L’Autorità proponeva appello. Nelle more del giudizio la Sezione rimetteva alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale di compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2009/12/CE e sospendeva impropriamente il processo, che veniva ripreso dopo la pronuncia della Corte.

La Motivazione della Corte

Prima di ogni valutazione di merito, il Collegio rileva che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione si fonda sulle dichiarazioni rese dalla parte appellata nell’ottobre 2024, con le quali la stessa ha riconosciuto che il contributo è dovuto anche dai vettori aerei, ha preso contatto con l’Autorità per concordare un piano di rientro dei contributi maturati e ha rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado a sé favorevole.

Da tali dichiarazioni il Consiglio di Stato desume, da un lato, il riconoscimento della debenza della pretesa e, dall’altro, la definizione in sede amministrativa del rapporto con l’Autorità, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare il gravame avverso gli atti di quest’ultima.

La Sezione esclude però che ricorrano le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio richiama il art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e osserva che tale decisione di merito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, condizione che non si verifica nel caso concreto. Assume rilievo, in senso contrario, la rinuncia espressa della parte appellata agli effetti della sentenza favorevole e la scelta di concordare con l’Autorità un piano di rientro per il pagamento dei contributi non versati.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione del doppio grado tra le parti costituite, anche in ragione della mancata opposizione dell’Autorità.

Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. La decisione conferma il principio per cui la sopravvenuta definizione in via amministrativa del rapporto incide sull’interesse a coltivare il giudizio, mentre la cessazione della materia del contendere resta subordinata al pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *