Accesso civico generalizzato ai dati sui test SARS-CoV-2 e obbligo di provvedere (TAR Calabria n. 1432 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nel corpus del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è diritto di chiunque, non condizionato da limiti di legittimazione soggettiva né da oneri di motivazione sull’interesse alla conoscenza. Esso è funzionale al controllo democratico sull’attività amministrativa e alla partecipazione al dibattito pubblico. L’ostensione può essere negata solo in presenza delle eccezioni tassative di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza riscontro, l’amministrazione è tenuta a provvedere e il giudice amministrativo ne accerta l’obbligo, condannandola all’ostensione entro un termine perentorio, con nomina di Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato a più aziende sanitarie e ospedaliere calabresi un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro idonei a rilevare l’RNA del virus SARS-CoV-2 e i protocolli OMS applicati nell’attività di screening. Le amministrazioni intimate non hanno opposto alcun riscontro.

Il ricorrente ha quindi adito il TAR Calabria per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013. Una sola azienda si è costituita, eccependo la propria incorporazione per fusione di altra azienda e l’avvenuta comunicazione dei dati richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’azienda costituita, che ha comunicato i dati richiesti; il ricorrente ha riconosciuto l’intervenuta satisfazione in una nota depositata prima della trattazione.

Quanto alle amministrazioni rimaste inerziali, il Tribunale ricostruisce la natura dell’istituto. L’accesso civico generalizzato è diritto di “chiunque”, privo di limiti quanto alla legittimazione soggettiva e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere segna, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 515 del 24 febbraio 2016, una “rivoluzione copernicana” nella configurazione della pubblica amministrazione come “casa di vetro”.

Nella stessa direzione il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020, che ha qualificato l’accesso come istituto finalizzato al controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, salvo contrarie ragioni di interesse pubblico o privato declinate tra le eccezioni dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013.

Applicando tali coordinate, il Tribunale esclude che i dati richiesti intercettino alcuna delle eccezioni legislative e li reputa di pubblico interesse secondo i parametri di legge, in linea con un precedente di altra sede sul medesimo oggetto. Essendo rimasta priva di riscontro l’istanza e decorso il termine di trenta giorni, la domanda va accolta.

Le aziende inerziali sono pertanto condannate a fornire i dati nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia viene nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catanzaro o in un funzionario da lui delegato, con ulteriore termine di trenta giorni dall’istanza informale del ricorrente. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della novità della fattispecie in materia di epidemia da SARS-CoV-2.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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