Contraddittorio “a tavolino” e prova di resistenza nei tributi armonizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 12719 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi armonizzati, anche per le verifiche c.d. “a tavolino”, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente ha assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non limitandosi a un’opposizione meramente pretestuosa. La realizzazione del contraddittorio non è a forma vincolata, essendo sufficiente che l’interlocuzione preventiva si realizzi in modo effettivo. La redazione del processo verbale di constatazione non è necessaria ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento in materia di IVA per gli anni d’imposta 2011 e 2012, contestando l’indebita detrazione dell’imposta in relazione ad acquisti effettuati nei confronti di una società ritenuta soggetto interposto in una frode carosello. L’Ufficio riteneva che le fatture utilizzate afferissero a operazioni soggettivamente inesistenti. La società impugnava gli atti deducendo la violazione del contraddittorio preventivo e contestando nel merito i presupposti per la ripresa a tassazione. I giudici di merito respingevano le censure, ritenendo legittimi gli avvisi e non provata la buona fede della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, ha chiarito che il contraddittorio obbligatorio per i tributi armonizzati opera anche nei controlli “a tavolino”, ma la sua violazione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto. È necessario che il contribuente assolva alla c.d. prova di resistenza, dimostrando che le argomentazioni non dedotte avrebbero potuto modificare l’esito del controllo. La Corte ha ritenuto insindacabile l’accertamento del giudice di merito che aveva escluso tale evenienza, rilevando come le eccezioni fossero già state sviluppate in risposta ai questionari.
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, la Corte ha precisato che la redazione del processo verbale di constatazione non è requisito di legittimità dell’avviso di accertamento, trattandosi di documento extraprocessuale privo di rilevanza esterna. Ha inoltre respinto la tesi della ricorrente secondo cui le Sezioni Unite n. 21271/2025 avrebbero generalizzato l’obbligo del contraddittorio senza condizioni, precisando che la pronuncia lo conferma solo per la disciplina previgente e per le verifiche “a tavolino” su tributi armonizzati, sempre subordinato alla prova di resistenza.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ricordato che la riproduzione del contenuto di un atto di parte o di altri provvedimenti non rende nulla la decisione, se le ragioni sono attribuibili all’organo giudicante e risultano chiare e univoche, superando il “minimo costituzionale”.
Il terzo motivo, concernente l’accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricorrente mirasse a una rivalutazione del giudizio di fatto, preclusa in sede di legittimità. Il giudice d’appello aveva correttamente valorizzato elementi presuntivi quali la natura di “cartiera” del fornitore, l’anomalia dei prezzi e le carenze documentali, ritenendo non assolta la diligenza massima esigibile dall’operatore accorto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese. Il Collegio ha altresì applicato l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, condannando la parte alla somma di euro 8.200,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, in ragione della responsabilità aggravata conseguente alla richiesta di decisione collegiale nonostante la proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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