Contributo di costruzione dovuto per cambio destinazione d’uso da artigianale a commerciale (TAR Marche n. 64 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo concessorio, comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, costituisce un’obbligazione giuridica di tipo pubblicistico, qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, e rappresenta un credito indisponibile da parte del comune. Esso è dovuto anche quando il titolo edilizio abilitativo sia costituito da una DIA e l’intervento consista in un cambio di destinazione d’uso. Il passaggio da una categoria autonoma meno gravosa, come quella artigianale, a una più gravosa, come quella commerciale, integra un aumento del carico urbanistico e giustifica la richiesta del contributo per oneri di urbanizzazione. Il Comune subentrato nei rapporti dell’ente originario è titolare del credito e ha interesse alla definizione del giudizio, a prescindere dalle vicende del soggetto incaricato della mera riscossione.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore di un immobile, ha ricevuto la notifica di un atto di verifica e avviso di liquidazione emesso dalla concessionaria dell’originario Comune, poi confluito per fusione nel Comune di Colli al Metauro. L’atto conteggiava somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per locali oggetto di un permesso di costruire del 2001 e di una successiva DIA del 2005.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Marche, deducendo il travisamento dei fatti, l’omessa istruttoria e il mancato coinvolgimento della società proprietaria. Il Comune e la concessionaria si sono costituiti per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla qualificazione della pretesa. Il contributo concessorio — comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione — è un’obbligazione di tipo pubblicistico, corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, e costituisce un credito indisponibile da parte del comune.
Su questa base il Tribunale ha riconosciuto al Comune di Colli al Metauro la titolarità del credito oggetto dell’avviso impugnato. L’ente, al quale il ricorso era stato originariamente notificato, subentra nei rapporti attivi e passivi degli ex comuni e conserva pieno interesse alla definizione del giudizio, restando distinte le vicende relative al soggetto incaricato della mera riscossione.
Nel merito, l’avviso di liquidazione è stato ritenuto legittimo perché connesso a una DIA per cambio di destinazione d’uso di un locale realizzato in virtù della concessione edilizia del 2001. La modifica riguardava il passaggio da centro estetico, attività artigianale, a pizzeria, attività commerciale. Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 816/2014, non appellata, secondo cui il mutamento tra categorie autonome — artigianale e commerciale — comporta un aumento del carico urbanistico e il conseguente mutamento degli standard, presupposto sufficiente a giustificare la richiesta del contributo.
Il Tribunale ha infine osservato che, se l’intervento fosse stato del tutto nuovo, per il cambio di destinazione con modifiche interne strutturali sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite a favore del Comune e compensazione delle altre.
Nota della Redazione
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