La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso determina cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio (TAR Calabria n. 1440 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso ex art. 117 cod. proc. amm. contro il silenzio dell’amministrazione è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta e comunica il provvedimento espresso richiesto. L’oggetto del giudizio sul silenzio è limitato alla domanda specificamente formulata dall’interessato: qualora l’istanza originaria riguardi solo una determinata attività, nessun silenzio può ritenersi formato in relazione ad altre attività pure autorizzate ma non richieste. La memoria di replica depositata oltre il termine di cui all’art. 73 cod. proc. amm. è tardiva e non può essere valutata dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente, già titolare di autorizzazione all’esercizio di branche specialistiche ambulatoriali, aveva inviato all’Azienda Sanitaria Provinciale una istanza volta a ottenere la dichiarazione di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale limitatamente alla sola diagnostica per immagini di I livello – Ecografia. Rimasta senza riscontro, la società aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale ex art. 117 cod. proc. amm., lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo la condanna a provvedere.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda Sanitaria aveva eccepito l’intervenuta adozione, in data antecedente all’udienza, di un provvedimento espresso di compatibilità riguardante proprio la diagnostica strumentale di I livello – Ecografia, con conseguente cessazione della materia del contendere. La ricorrente aveva depositato una memoria di replica solo pochi giorni prima della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della memoria di replica depositata dalla ricorrente, non essendo stata rispettata la scansione temporale prevista dal codice del processo amministrativo, con conseguente impossibilità di tenere conto del suo contenuto.
Nel merito, il giudice ha circoscritto l’oggetto del sindacato alla sola sussistenza del silenzio in relazione alla specifica domanda formulata con l’istanza del 1 luglio 2025. Ha quindi osservato che tale istanza, come depositata in atti, faceva riferimento esclusivo alla diagnostica per immagini di I livello – Ecografia, senza estendersi alle ulteriori branche specialistiche pure autorizzate.
Posto che l’amministrazione aveva nelle more adottato il provvedimento di compatibilità proprio con riguardo alla Ecografia, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non potendo configurarsi alcun residuo interesse alla decisione. Ha escluso, altresì, che potesse rilevarsi un silenzio formatosi sulle altre branche, non essendo rinvenibile in atti alcuna istanza ulteriore avente tale oggetto.
La sentenza precisa che la società potrà presentare una nuova specifica istanza per ottenere il riconoscimento di compatibilità delle altre branche autorizzate; la definizione del presente giudizio non preclude tale possibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.