Composizione delegazione trattante e rappresentatività sindacale nell’ACN Pediatria: nessun potere di veto (TAR Liguria n. 298 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 15, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta, secondo cui la composizione delle delegazioni trattanti è definita dalla Regione e dalle Aziende “in accordo con le Organizzazioni Sindacali”, non può essere interpretata nel senso di attribuire a ciascuna organizzazione sindacale un potere di veto sulla composizione stessa. La determinazione assunta dall’Amministrazione, ove risulti rispettosa della rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali e non palesemente irrazionale, costituisce esercizio di merito amministrativo sottratto al sindacato del giudice amministrativo. La domanda cautelare va respinta anche laddove la rappresentatività dell’organizzazione sindacale controinteressata sia assolutamente maggioritaria, non configurandosi in capo alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
La Confederazione Italiana Pediatri impugnava, chiedendone la sospensione, il decreto del Direttore Generale di Regione Liguria che aveva costituito il tavolo negoziale regionale per la stipula degli Accordi Integrativi Regionali relativi al comparto della Pediatria di libera scelta, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi comprese le convocazioni del Comitato Regionale e la notifica della prima riunione del tavolo. La ricorrente censurava, in particolare, la composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale, ritenendo che la scelta operata dalla Regione non fosse conforme alla previsione dell’art. 15, comma 5, dell’ACN, che richiederebbe l’accordo con le organizzazioni sindacali prima dell’avvio della negoziazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha incentrato la propria valutazione sull’interpretazione dell’art. 15, comma 5, dell’ACN, secondo cui i rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la cui composizione è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell’avvio della negoziazione, “in accordo con le Organizzazioni Sindacali”. Il Collegio ha escluso che tale clausola possa essere interpretata nel senso di riconoscere a ciascuna organizzazione sindacale un potere di veto in ordine alla composizione della delegazione trattante.
Ad avviso del Tribunale, la soluzione adottata dalla Regione Liguria appare rispettosa della rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali e, comunque, non palesemente irrazionale. La decisione di adottare il criterio contestato dalla ricorrente è stata pertanto ricondotta nell’ambito del merito amministrativo, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità, nella specie non riscontrata.
Il Collegio ha, infine, rilevato come, avuto riguardo alla rappresentatività assolutamente maggioritaria dell’organizzazione sindacale controinteressata, non paia sussistere una situazione di pregiudizio grave e irreparabile alle ragioni della ricorrente, requisito necessario per la concessione della misura cautelare richiesta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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