Cessazione della materia nel giudizio sul silenzio per permesso di soggiorno (TAR Veneto n. 1393 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., avente ad oggetto l’inerzia dell’Amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso nel corso del processo elide l’oggetto della controversia e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’utilità perseguita con l’azione non coincide con la spettanza sostanziale del bene della vita, ma con la rimozione dell’inerzia mediante una determinazione conclusiva del procedimento. Resta estranea a tale giudizio ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento adottato, la cui contestazione va fatta valere con gli ordinari rimedi impugnatori. La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa azionata risulti soddisfatta e si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando venga meno l’utilità della decisione senza che sia stato conseguito il bene della vita processualmente domandato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’Ufficio Immigrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 22 febbraio 2024.

L’Amministrazione si è costituita e ha rappresentato che, in corso di procedimento, era stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e che l’interessato aveva dichiarato di rinunciare all’istanza. Ha poi documentato l’adozione del provvedimento espresso di diniego, intervenuto in pendenza del giudizio. Il ricorrente ha preso atto della determinazione sopravvenuta, riservandosi di impugnarla, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’incidenza del provvedimento sopravvenuto sul giudizio in materia di silenzio. La domanda fondata sugli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ha ad oggetto l’inerzia ed è funzionalmente preordinata a conseguire la conclusione del procedimento mediante un atto espresso.

Da ciò discende che la determinazione conclusiva dell’Amministrazione elide l’oggetto specifico della controversia incentrata sul silenzio. Il Collegio tiene fermo il confine tra la vicenda processuale e il merito del diniego: resta estranea al giudizio ogni valutazione sulla legittimità dell’atto, la cui eventuale contestazione potrà essere fatta valere con gli ordinari rimedi impugnatori.

La motivazione distingue con precisione due figure. La cessazione della materia del contendere postula che nel corso del processo la pretesa azionata risulti soddisfatta. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, allorché venga meno l’utilità della decisione senza che sia stato conseguito il bene della vita processualmente domandato. Nel giudizio sul silenzio la verifica va condotta con riguardo all’utilità effettivamente perseguita con l’azione, che non si identifica con la spettanza sostanziale del titolo di soggiorno, bensì con la rimozione dell’inerzia.

Non assume rilievo, quindi, che l’esito sia sfavorevole al ricorrente, né che fosse stato preannunciato dalla comunicazione dei motivi ostativi, giacché lo scrutinio del contenuto sostanziale del diniego appartiene al diverso giudizio avente ad oggetto l’atto. Quanto alla comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Tribunale ribadisce che essa ha natura meramente endoprocedimentale e non esaurisce il dovere dell’Amministrazione di pervenire a una determinazione finale. Analogamente, l’allegata rinuncia dell’interessato, peraltro successivamente revocata, avrebbe comunque imposto una definizione espressa del procedimento, quantomeno mediante archiviazione o presa d’atto.

Sul piano delle spese, il Collegio rileva che la parte ricorrente ha dovuto instaurare il giudizio per ottenere la definizione di un procedimento rimasto a lungo privo di conclusione. La determinazione espressa è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, sicché sussiste un evidente nesso causale tra l’iniziativa processuale e la sopravvenuta conclusione. Le difese dell’Amministrazione, attinenti al merito del diniego, non giustificano la mancata adozione del provvedimento conclusivo prima del giudizio. Il Ministero dell’Interno è pertanto condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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