Contributo Covid percepito con fatture false: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 107 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non persegue finalità meramente solidaristiche, ma si inserisce in un programma pubblico di sostegno e rilancio del tessuto produttivo. La sua indebita percezione, ottenuta mediante l’inserimento nel sistema di interscambio di fatture false e la conseguente dichiarazione di un inesistente fatturato, integra un danno erariale devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti. Il beneficiario privato è tenuto a operare in coerenza con i fini pubblici dell’erogazione, con conseguente configurabilità di un rapporto di servizio in senso lato. La domanda risarcitoria è procedibile quando l’invito a dedurre e l’atto di citazione siano correttamente notificati alla curatrice della procedura concorsuale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una ditta individuale, in liquidazione, nella persona della curatrice giudiziale, chiedendone la condanna al risarcimento di € 131.941,00 in favore dell’Erario e dell’Agenzia delle Entrate, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il titolare della ditta aveva inserito nel sistema di interscambio trenta fatture relative alla cessione di autoveicoli usati, datate aprile 2019, e il giorno seguente aveva trasmesso istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020, dichiarando per aprile 2019 un fatturato di gran lunga superiore a quello di aprile 2020. Il contributo era stato erogato, ma la successiva verifica fiscale non aveva rinvenuto le fatture, né i relativi versamenti IVA; gli acquirenti indicati avevano dichiarato di non conoscere il titolare e gli indirizzi di residenza erano risultati fittizi. Un’originaria domanda risarcitoria era stata dichiarata improcedibile per vizio di notificazione dell’invito a dedurre.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare attiene alla giurisdizione contabile. La Corte ricorda che essa non è controversa per i soggetti privati percettori di contributi destinati a interessi pubblicistici, individuando la linea di demarcazione tra programma pubblico specifico e finalità solidaristiche. Richiama Cass., sez. un., n. 15490 del 2020 e Cass., sez. un., n. 9846 del 2011, che esclude la giurisdizione per i contributi di mero ristoro dei danni da calamità naturali.

Il Collegio rileva un divario interpretativo: un primo orientamento nega la giurisdizione contabile ravvisando natura solidaristica nel contributo (Corte conti, Sez. Umbria, sentt. n. 1 e 4/2023; Sez. Campania, sent. n. 422/2024); un secondo la afferma in ragione delle finalità di rilancio (Corte conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 29/2024). La Sezione Toscana aderisce al secondo indirizzo.

Il contributo, osserva la Corte, è destinato a compensare le imprese per le perdite subite e a preservarne la continuità, evitando la compromissione del potenziale produttivo e dei livelli occupazionali. La medesima logica sostiene le garanzie statali sui finanziamenti ex d.l. n. 23/2020, anch’esse ricondotte alla giurisdizione contabile (Sez. Marche, sent. n. 18/2023; Sez. Liguria, sentt. n. 67 e 70/2023; Sez. Toscana, sent. n. 23/2024). Ne deriva la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato e l’affermazione della giurisdizione.

Nel merito, la Corte accerta il danno erariale e i suoi elementi costitutivi. Le indagini della Guardia di Finanza dimostrano l’artificio delle fatture inesistenti e l’assenza di titolo legittimo al contributo, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza. Il comportamento del titolare assume connotazione dolosa, essendo l’inserimento dei dati falsi e la successiva richiesta gli unici fattori causali dell’indebita concessione. La domanda è accolta e la ditta è condannata al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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