Spese di rappresentanza per concorso fuori perimetro illegittime con carta di credito (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 252 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’utilizzo di carta di credito aziendale, il conto redatto in modo difforme dai modelli normativi è regolare quando, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, risulti esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità (art. 140, comma 2, c.g.c.). Non è sufficiente, invece, la mera regolarità formale se il conto non documenta i fatti di gestione. Le spese di rappresentanza sono legittime solo se rientrano nel perimetro regolamentare dell’Ente: restano fuori le spese sostenute in occasione di un concorso, non riconducibili a iniziative culturali o scientifiche. L’irregolarità della tempistica di deposito del conto, prevista dall’art. 139 c.g.c., integra una irregolarità formale che non determina di per sé la condanna dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2022, di una carta di credito aziendale intestata a un dirigente di un ateneo, nella qualità di agente contabile. Il magistrato designato, con relazione depositata il 30.12.2024, rilevava plurime criticità: la ritardata sottoscrizione del conto e il suo deposito da parte dell’agente anziché del responsabile del procedimento; la carenza dei requisiti minimi del modello 23; la violazione della delibera dell’Ente per le spese di missione e di rappresentanza, con particolare riferimento a biglietti ferroviari, taxi, pasti per commissioni di concorso, biglietti aerei e spese di rappresentanza. Per tali ragioni chiedeva la condanna dell’agente al pagamento di € 1.828,30.
L’ateneo e l’agente contabile, nelle rispettive memorie, eccepivano la regolarità delle spese e chiedevano il discarico del conto. La controversia veniva discussa all’udienza del 10.04.2025 e trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo temporale. Il conto è stato sottoscritto il 17.11.2023, parificato il 4.3.2024 e depositato il 26.3.2024. L’art. 139 c.g.c. prevede che l’agente presenti il conto entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che il responsabile del procedimento lo depositi entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione. Il Collegio rileva il mancato rispetto dei termini, pur ordinatori, e l’avvenuto deposito da parte dell’agente invece che del responsabile del procedimento. Si tratta, tuttavia, di irregolarità formale che non fonda di per sé la condanna.
Sul secondo profilo, il Collegio osserva che l’utilizzatore di carta di credito è un soggetto pagatore, al pari dell’economo, che dispone di somme messe a disposizione dall’amministrazione per soddisfare necessità di cassa. Il conto dovrebbe contenere gli elementi del modello 23 del d.P.R. n. 194/1996, con rappresentazione in cronologico dettaglio di carico, scarico, introito, esito e rimanenza, secondo il principio espresso dalla Corte conti, Sez. giur. Marche, sent. 29.11.2022 n. 89. Il Collegio adotta però un approccio sostanzialistico: la difformità dai modelli normativi non rileva se il documento è esaurientemente rappresentativo della gestione. Nella specie il conto, anche alla luce della documentazione istruttoria, contiene le informazioni richieste e non viola i principi di veridicità, attendibilità e correttezza.
Quanto alle spese di missione, le spese per biglietti ferroviari e taxi relative alla partecipazione al convegno risultano documentate. La mancanza di autorizzazione preventiva è superata dalla presenza in missione del direttore generale, titolare del centro di responsabilità, con comportamento implicito autorizzatorio. L’uso della carta per soggetto terzo è giustificato dall’assenza di una carta propria del direttore e dall’esigenza istituzionale. Anche la spesa per i biglietti aerei, collegata alla partecipazione documentata all’incontro, è correttamente giustificata, con acquisto a vantaggio dell’Ente ricostruito mediante presunzione semplice ex art. 2729 c.c..
Le spese per i pasti della commissione di concorso e il biglietto per il presidente della commissione possono ritenersi avvenuti in sostituzione del rimborso previsto dai decreti di nomina della commissione. Il Collegio reputa corretto l’operato dell’agente contabile.
Diverso esito hanno le spese di rappresentanza, per complessivi € 360. Il regolamento dell’ateneo le ammette in caso di incontri culturali e scientifici, cerimonie e relazioni pubbliche istituzionali. Le spese in esame, sostenute in occasione di un concorso, esulano dal perimetro regolamentare e sono pertanto illegittime. Il conto è discaricato parzialmente, con esclusione delle spese n.ri d’ordine 7 e 20, e condanna dell’agente alla restituzione di € 360, oltre interessi legali, in favore dell’ateneo. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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