Contributo Covid una tantum legittimo il taglio lineare e il recupero dell’acconto (TAR Lazio n. 1062 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo una tantum previsto in favore delle strutture sanitarie private accreditate dall’art. 12-bis del d.l. n. 51/2023, convertito con legge n. 87/2023, ha funzione meramente indennitaria dei costi fissi sostenuti a seguito delle sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 e non di pieno ristoro delle somme spese. Ove la somma stanziata dalla legge regionale risulti insufficiente a coprire le richieste delle strutture aventi diritto, la Regione può disporre il taglio lineare dei contributi in misura proporzionale, in esercizio della propria potestà programmatoria delle risorse sanitarie, garantendo la par condicio degli aventi diritto. Non è configurabile un affidamento meritevole di tutela alla conservazione delle somme fatturate in acconto, poiché l’art. 1, comma 495, legge n. 178/2020 attribuiva alla Regione una mera facoltà, fissando solo un importo massimo e subordinando l’erogazione alla garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il SSR ha impugnato la nota con cui l’ASL competente, definendo il valore della produzione riconoscibile per il 2021, le ha richiesto la restituzione della differenza tra la produzione riconosciuta e il totale liquidato nell’esercizio. La richiesta richiamava la Determina regionale che, dopo aver ricordato il contributo una tantum di cui all’art. 1, comma 495, legge n. 178/2020, imponeva alle ASL di procedere ai recuperi delle somme corrisposte in eccedenza.
La società aveva fatturato in acconto, al 90 per cento, autodichiarando di non essersi avvalsa di ammortizzatori sociali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato le note di avvio dei recuperi, la rateizzazione con interessi, la richiesta riferita al primo trimestre 2022 e, da ultimo, la rideterminazione del contributo operata in attuazione della legge regionale n. 9/2024. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione; l’ASL l’improcedibilità e l’acquiescenza per la richiesta di rateizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le censure non investono l’errore di calcolo del saldo, ma le regole e i criteri regionali che stabiliscono in astratto come determinare la remunerazione e le decurtazioni: fattispecie non sovrapponibile ai precedenti richiamati dalla Regione. È invece fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti, poiché le pretese ivi contenute sono state sostituite dal provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti.
Questi ultimi sono procedibili, perché la società ha chiesto la rateizzazione specificando di non prestare acquiescenza, ma infondati. Il contributo una tantum disciplinato dall’art. 12-bis del d.l. n. 51/2023, convertito con legge n. 87/2023, è finalizzato a ristorare i costi fissi sostenuti per le sospensioni di attività ordinarie e non può superare il 90 per cento del budget assegnato. La legge regionale ne ha stabilito l’importo complessivo in € 56.000.000,00.
Poiché la procedura ricognitiva ha evidenziato che tale somma era insufficiente a coprire tutte le richieste, la Regione ha disposto un taglio lineare del 26,44 per cento, così da riconoscere il contributo a tutte le strutture aventi diritto. Il Collegio ritiene la scelta proporzionale, non illogica e rispettosa della par condicio, coerente con la qualificazione indennitaria del contributo, slegato dalla produzione effettiva e da trarsi da risorse regionali nel rispetto dell’equilibrio finanziario del SSR.
Nessun affidamento è configurabile sulla conservazione delle somme erogate in via provvisoria. L’art. 1, comma 495, legge n. 178/2020 attribuiva alla Regione una facoltà, fissando solo un importo massimo e una clausola di salvaguardia dell’equilibrio economico regionale: ciò presupponeva un disallineamento temporale tra erogazione provvisoria e bilancio consuntivo. Il secondo motivo è parimenti infondato, perché il dedotto errore di calcolo è stato eliminato dall’ASL con nota non contestata. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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