Invarianza delle offerte e divieto di mutare la formula economica in gara (Cons. Stato n. 6851 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di invarianza delle offerte, espresso dall’art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016 e trasfuso nell’art. 108, co. 12, d.lgs. n. 36/2023, impone che ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione non rilevi ai fini del calcolo di medie nella procedura. La rinuncia volontaria di un concorrente alla prosecuzione della gara, sopravvenuta dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, è quoad effectum assimilabile all’esclusione e non può giustificare il mutamento in itinere della formula di attribuzione del punteggio economico. Il divieto di regressione procedimentale e la cristallizzazione delle offerte economiche prevalgono sull’esigenza di ricalcolare la media dei ribassi, salva la sola estromissione delle posizioni rinunciatarie in fase conclusiva.
Il Fatto
Una stazione appaltante regionale aveva indetto una gara per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, suddivisa in nove lotti funzionali. Dopo una prima aggiudicazione e un annullamento in autotutela, la valutazione dei lotti 2, 3, 4, 5 e 9 era stata rinnovata confermando l’aggiudicazione in favore di una società. Tali esiti erano stati impugnati dalla controinteressata davanti al TAR Liguria, che con la sentenza n. 747 del 2024 aveva in parte accolto il ricorso disponendo la riattribuzione dei punteggi tecnici tramite una nuova commissione.
Nelle more, due concorrenti, interpellati dal RUP, avevano rinunciato al prosieguo della procedura. La stazione appaltante aveva quindi riformulato la graduatoria, modificando la formula di calcolo del punteggio economico: da quella bilineare con coefficiente 0,90, applicabile con quattro offerte, a quella inversamente proporzionale al prezzo, applicabile con due soli operatori. L’aggiudicazione del lotto 4 era stata così assegnata alla controinteressata. La società precedentemente aggiudicataria ha proposto appello avverso la sentenza del TAR che aveva rigettato le sue censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via logicamente pregiudiziale la censura sulla violazione del principio di invarianza. La fattispecie non rientra nelle ipotesi più frequentemente esaminate, perché riguarda un ritiro spontaneo e non un’esclusione sopravvenuta; essa tuttavia ricade nella littera legis, posto che la rinuncia volontaria è assimilabile all’esclusione quoad effectum e che la norma sterilizza “ai fini del calcolo di medie nella procedura” i mutamenti soggettivi intervenuti dopo le fasi di ammissione o esclusione.
Nella specie, il Disciplinare prevedeva due formule alternative in base al numero di offerte da valutare all’apertura della busta economica. Il mutamento di paradigma non incide sulla soglia di anomalia, bensì sul calcolo delle medie rilevante per il punteggio economico, con offerte già note perché la procedura era giunta alla prima aggiudicazione definitiva, poi annullata in sede giurisdizionale. La sentenza di primo grado ha erroneamente derubricato tale circostanza come se l’annullamento avesse posto nel nulla l’intera procedura.
Dalla lettura del giudicato amministrativo, la riedizione concerneva le sole offerte tecniche, lasciando impregiudicate quelle economiche. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul principio di invarianza — Cons. Stato, sez. V, n. 2257 del 2020, sez. III, n. 4286 del 2018, sez. III, n. 841 del 2017, sez. V, n. 4789 del 2019 — rilevando come la finalità antielusiva vieti condotte strumentali di chi, a buste aperte, mira a incidere sulla media, e come la finalità acceleratoria escluda la rinnovazione della valutazione tecnica delle rinunciatarie.
Il Collegio respinge la tesi dell’appellata secondo cui la fondatezza del motivo imporrebbe la caducazione dell’intera gara. L’estensione dell’annullamento a tutti i lotti opera solo se il vizio afferisce a un segmento comune, di efficacia trasversale; qui il vizio si è verificato nella fase di esame e valutazione delle offerte, autonoma per ciascun lotto. L’appello è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e rigetto della domanda risarcitoria, restando la spettanza dell’aggiudicazione subordinata agli ulteriori sviluppi procedimentali. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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