Parere paesaggistico nel condono: natura endoprocedimentale e divieto di ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2242 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, pur obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Da tale natura consegue che l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, sicché il parere non può contenere l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il parere è impugnabile in quanto idoneo a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile, ma il procedimento deve necessariamente concludersi con l’atto dell’autorità comunale. Nel merito, le opere abusive realizzate in area vincolata sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, come interpretato dalla Corte cost. n. 252/2022; il vincolo anteriore alla realizzazione è ostativo alla regolarizzazione a prescindere dal suo carattere relativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico, presentava al Comune, in data 10 dicembre 2004, istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 (cd. terzo condono), versando gli oneri e chiedendo i pareri obbligatori per lavori eseguiti anteriormente al 31 marzo 2003, descritti come costruzione di un piccolo vano deposito annesso al fabbricato abitativo.
Con nota del 15 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere e ordinava la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo vizi di procedura, difetto di motivazione, incompetenza dell’ente di tutela a ordinare la demolizione, legittimo affidamento e violazione della disciplina sulle opere parziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Nel procedimento avviato su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990; quanto al preavviso di rigetto ex art. 10 bis, il provvedimento di condono ha carattere vincolato e l’omissione è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso.
Infondati anche il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in area vincolata, le opere sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.
La Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito che l’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 richiama l’art. 32 nel suo complesso, inclusi i limiti alla sanatoria, e che le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Nel caso concreto il vincolo risulta imposto sin dal 1966 e dal 1979 e confermato dal D.A. 23 febbraio 2001, dunque anteriore alla realizzazione dell’opera. L’intervento, per come descritto, ha determinato un ampliamento di superficie e volumetria sotto il profilo paesaggistico, riconducibile alla categoria n. 1 dell’allegato 1, e non alle opere di minore rilevanza. Il rigetto è quindi legittimo e la motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente.
È invece fondato il terzo motivo. Il parere della Soprintendenza, pur obbligatorio e vincolante, è atto endoprocedimentale nell’ambito del procedimento di sanatoria curato dal Comune. Esso non sostituisce l’atto finale di chiusura e non può contenere l’ordine di rimessione in pristino, espressione di un potere di autotutela esecutiva non rientrante nella competenza dell’organo consultivo. L’accoglimento di tale motivo assorbe il quinto e il sesto. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento della nota limitatamente all’ordine di ripristino e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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