Contributo di solidarietà della Cassa professionale tra riserva di legge e prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23276 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto da un ente previdenziale privatizzato su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti non rientra nell’autonomia regolamentare riconosciuta dalla legge, che concerne le variazioni delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esso costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è pertanto soggetto alla riserva di legge. La finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine richiesta dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, di carattere provvisorio e limitato nel tempo. Sulla restituzione delle somme trattenute trova applicazione la prescrizione decennale ordinaria, poiché la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. I crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli accessori maturano sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento.

Il Fatto

La sentenza impugnata aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a pagare a un professionista iscritto le somme dovute sui ratei di pensione maturati. La corte territoriale aveva ritenuto che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, non essendo legittimata da alcuna norma di legge come richiesto dall’art. 23 Cost., ed aveva escluso la prescrizione della pretesa, indicandone il termine in dieci anni.

La Cassa ha proposto ricorso per quattro motivi, articolati sulla violazione delle norme poste a tutela della propria autonomia e sulla facoltà di prevedere il contributo per perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine; sulla ritenuta prescrizione decennale anziché quinquennale dell’azione di restituzione; sulla decorrenza degli accessori dalle singole trattenute. Il professionista ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un orientamento che dichiara consolidato, espresso in numerose proposte di definizione agevolata e in decisioni di rigetto delle opposizioni della Cassa. Richiamando un proprio precedente del 2024, il collegio delimita l’autonomia regolamentare dell’ente: essa opera con riguardo alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Da questo perimetro resta esclusa la previsione che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento, una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite. Il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è quindi sottoposto a riserva di legge.

Quanto alla condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali, l’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 la individua nella finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Tale finalità non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, che ha carattere provvisorio e limitato nel tempo. Ne deriva il rigetto dei primi due motivi.

Il terzo motivo è infondato. In un caso analogo, relativo a somme trattenute sui ratei di pensione in applicazione del contributo, la Corte ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dall’art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, la pretesa alla riliquidazione degli importi è soggetta alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

Anche il quarto motivo è disatteso. I crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli accessori sono componenti essenziali di un’unica prestazione e gli interessi si calcolano sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *