Prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23281 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’inammissibilità del motivo che denuncia l’omesso esame di un fatto storico presuppone che il ricorrente indichi il “come” e il “quando” il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta a tempo indeterminato nel novembre 1997 con la qualifica di cuoca, è stata licenziata nel marzo 2016. Dopo la cessazione del rapporto ha agito in giudizio verso la datrice di lavoro, una società cooperativa sociale, chiedendo il pagamento di differenze retributive e TFR.

Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitando i crediti al quinquennio antecedente l’atto di messa in mora e rigettando il resto per difetto di prova. La Corte d’appello di Bari, in riforma, ha riconosciuto alla lavoratrice un credito di oltre venticinquemila euro per il periodo non attinto dalla prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia applicato tali disposizioni a una fattispecie da esse non regolata, richiamando una pronuncia di segno contrario.

La Corte Suprema ribadisce il principio già affermato con la sentenza n. 26246 del 2022: dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015 il rapporto a tempo indeterminato non gode più di un regime di stabilità, con la conseguenza che, per i diritti non ancora prescritti al 18.7.2012, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale orientamento è stato confermato da numerose decisioni, anche relative a soci lavoratori di cooperative.

La pronuncia richiamata dalla ricorrente, n. 27783 del 2022, è riferita a una fattispecie in cui non veniva in rilievo la diversa tutela in tema di licenziamento operante dal 2012 e, quanto alla garanzia di stabilità del socio lavoratore di cooperativa, è superata dall’orientamento consolidato, cui è conforme la sentenza impugnata. Il primo motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo lamenta l’omesso esame del blocco degli scatti di anzianità dal 1997 al 2000 e la nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte ricorda che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, impone al ricorrente di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato oggetto di discussione e la sua decisività, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 21973 del 2021.

La ricorrente deduce solo genericamente che l’aspetto avrebbe formato oggetto di discussione, senza specificare il come e il quando. La decisività è del pari aspecifica: il blocco degli scatti concerne il periodo 1997-2000, mentre le differenze riconosciute vanno dal 2007 al 2016. Il motivo è pertanto inammissibile. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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