L’appello incidentale tardivo nel processo tributario è inammissibile e rilevabile anche in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15407 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la verifica della tempestività e dell’ammissibilità dell’appello incidentale è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia alla proposizione del gravame incidentale mediante deposito delle controdeduzioni in appello entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello principale.
L’impugnazione incidentale proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale è inammissibile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, senza che rilevi il mancato decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività dell’appello incidentale non determina preclusione processuale, potendo essa essere eccepita o rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del modello IVA ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso annullando l’atto e compensando le spese.
Il contribuente proponeva appello limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Nel giudizio di secondo grado si costituivano sia l’Agenzia delle entrate, che depositava controdeduzioni con appello incidentale, sia l’Agenzia delle entrate-Riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività dell’appello incidentale proposta dal ricorrente con la memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Dalla documentazione processuale risulta che la notifica dell’appello principale era avvenuta il 21 novembre 2021 a mezzo PEC nei confronti di entrambe le Amministrazioni. Il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello incidentale, stabilito a pena di decadenza dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, scadeva pertanto il 20 gennaio 2022.
L’Agenzia delle entrate spiegava invece appello incidentale con l’atto di controdeduzioni depositato il 21 gennaio 2022, oltre il termine perentorio; analogamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione formulava le proprie doglianze con controdeduzioni depositate il 7 marzo 2022. La sentenza impugnata aveva esaminato nel merito tali doglianze senza verificare preliminarmente la loro tempestività.
La Corte esclude che la mancata prospettazione della questione nel giudizio di merito determini una preclusione, richiamando le Sezioni Unite n. 16979 del 2019, secondo cui la questione può essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità. La Suprema Corte distingue quindi le diverse ipotesi: l’appello incidentale tempestivo, quello tardivo ma ammissibile, e quello proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, che è sanzionato con l’inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado, come già affermato da Cass. n. 16285 del 2007.
Nel processo tributario, la verifica resta limitata al rispetto dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia al deposito delle controdeduzioni nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello principale, secondo quanto già precisato da Cass. n. 25454 del 2021 e Cass. n. 22836 del 2018. Poiché le controdeduzioni erano state depositate oltre tale termine, l’appello tardivo non poteva essere esaminato nel merito.
L’accoglimento dell’eccezione preliminare determina l’assorbimento di tutti i motivi di ricorso. La Corte dichiara la tardività dell’appello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia senza tenere conto dell’impugnazione tardiva, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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