Il contributo una tantum Covid alle strutture accreditate non genera affidamento tutelabile (TAR Lazio n. 9962 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto che ridetermina l’importo del contributo una tantum e sostituisce integralmente le richieste contenute negli atti originariamente gravati determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, il contributo una tantum concesso ex art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020 alle strutture private accreditate non configura un diritto al rimborso integrale, essendo attribuito alla Regione una mera facoltà entro un importo massimo, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale: ne deriva l’assenza di un affidamento tutelabile alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate e la legittimità del taglio lineare dei contributi ove le risorse stanziate risultino insufficienti.

Il Fatto

Una società che gestisce un Hospice ha impugnato la nota di credito con cui l’ASL aveva chiesto la restituzione di quanto già erogato a titolo di contributo una tantum per l’anno 2021, unitamente agli atti presupposti. La ricorrente lamentava la violazione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e agli operatori di altre regioni, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale della disposizione istitutiva del contributo. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alla successiva nota di chiarimenti dell’ASL.

Nelle more del giudizio, la Regione ha adottato un nuovo provvedimento di rideterminazione del saldo del contributo, applicando una rimodulazione lineare delle somme da erogare a tutte le strutture accreditate aventi diritto, in ragione dell’insufficienza delle risorse stanziate. Tale provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la nota dell’ASL del 22 luglio 2024 ha integralmente sostituito le richieste contenute negli atti impugnati, determinando l’importo definitivo del saldo e verificando i recuperi finanziari: non avendo la ricorrente censurato tale provvedimento sopravvenuto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR ha comunque esaminato il merito delle censure, richiamando la propria sentenza n. 9308/2026 resa su una fattispecie analoga. In primo luogo, la scelta regionale di operare un taglio lineare del 26,44% sui contributi richiesti è stata ritenuta proporzionata e non illogica, in quanto rispettosa della par condicio tra gli aventi diritto e coerente con la natura di contributo una tantum, finanziato con risorse del bilancio autonomo regionale e svincolato dalla produzione effettiva delle strutture.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha osservato che, trattandosi di attività vincolata, è sufficiente l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell’atto, nella specie presenti. Il denunciato affidamento alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate è stato escluso: la disposizione istitutiva attribuiva alla Regione una mera facoltà di riconoscimento entro un massimale, presupponendo un disallineamento temporale tra erogazione provvisoria e quantificazione definitiva in sede di consuntivo.

Infine, la censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non pertinente, sia rispetto alle strutture pubbliche, sia rispetto agli operatori di altre regioni, operando ciascun sistema sanitario regionale nell’ambito delle proprie competenze. Tali argomentazioni hanno condotto al rigetto anche della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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