Concorso interno Polizia di Stato: computo anzianità e titoli di servizio (TAR Lazio n. 3290 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso interno per titoli, l’anzianità di servizio valutabile è quella maturata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Il computo dei termini in mesi segue il calendario comune, sicché l’unità di misura è il mese e non rileva il numero dei giorni contenuti nei singoli mesi. La discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli di servizio è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Ove il bando subordini la valutazione dei titoli alla doppia condizione dell’indicazione nella domanda e dell’annotazione nello stato matricolare entro il termine di scadenza, il titolo non annotato tempestivamente non può essere valutato.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti di Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto nel dicembre 2020. Ha conseguito il punteggio di 24,827, collocandosi alla posizione n. 3369 e non risultando tra i vincitori.

Ha quindi impugnato la graduatoria, i decreti che l’hanno approvata e rideterminata, la circolare di avvio delle assegnazioni e il bando, dolendosi dell’erronea attribuzione del punteggio su quattro voci: anzianità complessiva di servizio, anzianità nel ruolo dei sovrintendenti, incarichi e servizi di particolare rilevanza, conoscenza dei sistemi informatici. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del punteggio spettante, pari ad almeno 25,979. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’infondatezza del ricorso assorbente rispetto all’eccezione di inammissibilità. Ha esaminato separatamente le quattro voci contestate, muovendo dall’anzianità complessiva di servizio. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione avesse considerato 27 anni e 10 mesi in luogo di 27 anni e 11 mesi.

La censura è stata respinta. L’anzianità è valutata dall’arruolamento sino alla data di scadenza della domanda, fissata al 30.1.2021. Tra l’ingresso in servizio e tale data intercorrono effettivamente 27 anni e 10 mesi. Il Collegio ha affermato il principio per cui il computo dei termini segue il calendario comune, con richiamo agli art. 2963 cod. civ. e art. 155 cod. proc. civ.: se il termine va computato in mesi, l’unità di misura è il mese, senza rilievo per la distribuzione dei giorni nei singoli mesi. Le stesse ragioni hanno portato al rigetto della doglianza sull’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti, poiché tra l’ingresso nel ruolo e la data di riferimento non intercorrono otto anni e un mese, ma solo otto anni.

Quanto agli incarichi di particolare rilevanza, il Collegio ha confermato la qualificazione dell’attività svolta come responsabile di un’unità operativa minore, non risultando manifestamente irragionevole l’attribuzione di 0,08 punti, anche in considerazione del fatto che il ricorrente era l’unico operatore di scorta. I servizi presso la D.D.A. non rientrano in alcuna delle categorie tipizzate dal verbale n. 1 e la riconduzione analogica di un incarico estraneo all’elenco è rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione, che nel caso concreto ha escluso ogni possibile accostamento.

Sull’incarico di consulente tecnico d’ufficio, la questione è stata risolta sul mancato aggiornamento del foglio matricolare. Il Collegio ha dato conto della pluralità di orientamenti, richiamando TAR Lazio, sez. I-quater, n. 7781 del 2023, ma ha escluso margini per l’orientamento più favorevole al ricorrente: non si è trattato di omissione dell’amministrazione, bensì di tardiva istanza di iscrizione, presentata il 30.1.2021, a oltre un anno dalla conclusione dell’incarico. L’art. 5, comma 3, del bando, non censurato, subordina la valutazione alla doppia condizione dell’indicazione del titolo nella domanda e della sua annotazione nello stato matricolare entro il termine di scadenza.

Infine, sulla conoscenza dei sistemi informatici, il Collegio ha confermato il punteggio di 0,15 punti attribuito alla certificazione posseduta, ritenendo non manifestamente irragionevole la qualificazione operata dalla Commissione in assenza di elementi che rendessero doverosa la comparazione prospettata. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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