Contribuzione figurativa ex art 80 legge 388/2000 rileva data domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 519 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione figurativa per invalidità, il requisito sanitario richiesto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 va accertato con riferimento alla data della domanda amministrativa, e non a quella della visita di verifica. Il parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, ove il giudice lo condivida, integra prova sufficiente ai fini della decisione, anche in assenza di ulteriori accertamenti tecnici disposti d’ufficio. La titolarità del beneficio non dipende dal previo esperimento della domanda di pensione, ma dalla sussistenza del grado di riduzione della capacità lavorativa alla data della domanda. La soccombenza dell’ente previdenziale giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il verbale di visita del 7.09.2021, con cui, all’esito della domanda amministrativa del 7.02.2020, le è stata riconosciuta una invalidità del 46 per cento. Ha depositato perizia di parte dalla quale risultava un grado di invalidità superiore al 74 per cento e ha chiesto il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80 legge n. 388/2000, evidenziando che non occorre presentare domanda di pensione.

L’INPS si è opposto, rilevando l’assenza di elementi probatori successivi alla visita collegiale e l’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio, e ha sostenuto che l’accertamento del requisito sanitario spetta al Ministero dell’Istruzione e del merito. Il giudizio è stato istruito con due ordinanze, che hanno richiesto il parere medico legale e rinviato la trattazione fino al deposito del parere definitivo.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice riguarda l’accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della contribuzione figurativa. Il Collegio medico legale, sezione speciale presso la Corte dei conti, ha formulato un parere secondo cui la ricorrente era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 79,83 per cento, quindi superiore al 75 per cento, alla data della domanda amministrativa del 7 febbraio 2020.

Il parere è stato reso all’esito dell’esame delle patologie documentate e risulta ancorato proprio al momento in cui la domanda è stata presentata. Questo è il passaggio decisivo del ragionamento: il beneficio di legge va parametrato alla data della domanda, non alla successiva visita di verifica del 7.09.2021, che aveva invece attestato un grado inferiore.

Il giudice ha espresso piena adesione al parere del CML, ritenendolo esaustivo e idoneo a fondare la decisione. Ne discende che la diversa valutazione contenuta nel verbale impugnato non è sufficiente a escludere il diritto, poiché è riferita a un momento temporalmente diverso e non a quello rilevante per legge.

Quanto all’eccezione dell’INPS sull’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio, essa resta assorbita dall’acquisizione del parere medico legale, che ha svolto la funzione accertativa richiesta senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Parimenti superata è la contestazione sulla competenza del Ministero dell’Istruzione e del merito, perché l’accertamento del requisito sanitario è stato compiuto dall’organo tecnico investito dal giudice.

Il ricorso è pertanto accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell’INPS alle spese di lite, quantificate in 1.500,00 euro oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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