Contribuzione figurativa per invalidità: giurisdizione contabile e interesse ad agire (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 153 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dello stato di invalidità civile, anche quando proposta in via incidentale nel giudizio pensionistico contabile, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c. Rientra invece nella giurisdizione contabile la domanda di accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000. Tale domanda è però inammissibile quando l’istante non abbia previamente notificato all’INPS la formale diffida all’adozione del provvedimento, presupposto richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. È inoltre inammissibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., la domanda di mero riconoscimento dell’invalidità superiore al 74% finalizzata al beneficio figurativo, quando il lavoratore, ancora in servizio, non abbia contestualmente presentato domanda di pensione, poiché il beneficio può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda pensionistica.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica con qualifica di infermiera presso una struttura ospedaliera, aveva ottenuto dall’INPS il riconoscimento di invalidità civile nella misura del 70%. Con istanza trasmessa all’Istituto aveva poi chiesto il beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, deducendo di versare in condizione di invalidità tale da giustificare la contribuzione figurativa.

Non avendo ricevuto alcuna determina dall’INPS, la lavoratrice ha adito la Corte dei conti per ottenere, previa disapplicazione del verbale della Commissione medica, l’accertamento di un’invalidità superiore al 74% e la condanna dell’Istituto al riconoscimento della contribuzione figurativa. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda per carenza del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Poiché la domanda involgeva anche l’impugnativa del verbale di invalidità civile, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 22550 del 2014 e rilevando che la stessa nota INPS di comunicazione dell’esito della visita indicava espressamente il rimedio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio ha però precisato che, in assenza di una specifica istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., non si configura l’ipotesi di domanda esclusiva di accertamento sanitario preordinata al beneficio pensionistico, che radicherebbe invece la giurisdizione contabile secondo Cass. civ., SS.UU., n. 12903 del 2021 e n. 7830 del 2020. Ha invece affermato la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda di accesso ai benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

Nel merito dell’ammissibilità, la Corte ha individuato due distinti profili. Quanto al primo, dalla documentazione emergeva che l’istanza all’INPS era stata presentata solo successivamente agli accertamenti di invalidità civile, e che l’Istituto non aveva adottato alcuna determina. La ricorrente non aveva però notificato la formale diffida all’adozione del provvedimento, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare il ricorso avverso il silenzio. Da tale orientamento, non univoco, il giudice non ha ravvisato motivi per discostarsi.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha richiamato Cass. civ., SS.UU., n. 21903 del 2021, secondo cui il beneficio è strettamente collegato al diritto e alla misura del trattamento pensionistico, potendo essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione: il mero riconoscimento dell’invalidità superiore al 74%, da solo, non comporta alcun diritto. Poiché la ricorrente, ancora in servizio, non aveva presentato domanda di pensione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

La dichiarata inammissibilità ha assorbito la questione dell’eventuale improcedibilità dell’istanza amministrativa, inviata solo per p.e.c. e non per via telematica. La Corte ha infine compensato le spese, trattandosi di definizione su questioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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