Carenza di interesse al ricorso se pretesa pensionistica soddisfatta prima del deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 66 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del lavoratore che chiede l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico è inammissibile per carenza di interesse quando l’ente previdenziale abbia già integralmente soddisfatto la pretesa prima della proposizione del ricorso. In tale ipotesi non si configura cessazione della materia del contendere, perché all’atto del deposito dell’atto introduttivo non sussisteva alcuna sostanziale materia del contendere. L’assenza di interesse va valutata con riferimento al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che la sopravvenuta soddisfazione stragiudiziale ne determina l’inammissibilità e non l’infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare con la qualifica di sottotenente, aveva ottenuto dall’INPS la liquidazione provvisoria di una pensione diretta di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, con applicazione del metodo di calcolo c.d. sistema misto.
Ritenendo che la quota retributiva dovesse essere liquidata applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per gli anni di anzianità contributiva, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo la disapplicazione del provvedimento di determinazione della pensione provvisoria, l’accertamento del diritto alla trasformazione del trattamento da provvisorio a definitivo e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei, oltre accessori. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di avere già rideterminato la pensione nei sensi richiesti e di avere provveduto al pagamento prima della proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene all’individuo dell’interesse ad agire nel processo contabile pensionistico. La Corte rileva che la parte ricorrente ha fondato la propria pretesa sulla circolare INPS n. 107 del 2021, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021.
L’INPS ha fornito la prova documentale dell’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in data antecedente al deposito del ricorso. La riliquidazione è stata effettuata secondo gli stessi criteri indicati dalla parte e, dunque, nei sensi dalla stessa richiesti.
Da qui la conseguenza processuale: la Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, precisando che tale carenza sussisteva sin dal momento della proposizione del medesimo. Il giudice esclude espressamente la configurabilità della cessazione della materia del contendere.
L’argomento è puntuale: la cessazione della materia del contendere presuppone una controversia effettivamente insorta e poi venuta meno per fatti sopravvenuti. Nel caso concreto, invece, la pretesa attorea era già stata integralmente soddisfatta prima del deposito dell’atto introduttivo, sicché mancava ab origine un interesse meritevole di tutela giurisdizionale.
In via meramente subordinata, la Corte aggiunge che il ricorso sarebbe comunque infondato all’atto della proposizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, attesa la palese inutilità della proposizione del ricorso. Nulla per le spese della sentenza, in ragione della gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
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Nota della Redazione
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