Contribuzione figurativa mobilità parametrata alla retribuzione del trattamento straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13144 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per determinare il valore della contribuzione figurativa relativa al periodo di percezione dell’indennità di mobilità occorre assumere la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, alla quale si fa riferimento per quantificare l’indennità di mobilità, e che i lavoratori hanno percepito o avrebbero dovuto percepire nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Il calcolo del valore della retribuzione pensionabile non può quindi essere operato secondo i criteri dell’art. 8, comma 2, legge n. 155/1981, ma alla luce dell’art. 7, comma 9, legge n. 223/1991 e dell’art. 8, comma 4, legge n. 155/1981. Ne consegue che resta esclusa ogni valorizzazione della retribuzione per lavoro straordinario, compresa la retribuzione di riferimento ai fini del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Il Fatto

Il lavoratore aveva acquisito il diritto a pensione durante il periodo di percezione della cosiddetta mobilità lunga, senza appartenere al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione aerea. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore di riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione degli artt. 3, comma 4-bis, legge n. 223/1991 e art. 8, legge n. 155/1981. Il giudice di merito aveva ritenuto che il lavoratore avesse comunque diritto al calcolo del valore della retribuzione pensionabile con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, illustrato da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 9, legge n. 223/1991 e dell’art. 8, legge n. 155/1981, sostenendo che il valore della retribuzione pensionabile dovesse essere calcolato alla luce della retribuzione di riferimento ai fini del trattamento di integrazione salariale straordinaria, comprensiva dei soli emolumenti retributivi corrisposti in via ordinaria e con esclusione, ad esempio, della retribuzione per lavoro straordinario.

La Corte dichiara fondato il motivo. Richiama il costante orientamento di legittimità — Cass. n. 31460 del 2024, Cass. n. 4724 del 2022, Cass. n. 17044 del 2021, Cass. n. 6161 del 2018 — e lo riafferma in questa sede: per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità, che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Su questa base la Corte rileva l’errore del giudice di merito, che ha applicato alla fattispecie concreta l’art. 8, comma 2, legge n. 155/1981, invece delle disposizioni richiamate nel principio di diritto, e in particolare dell’art. 7, comma 9, legge n. 223/1991 e dell’art. 8, comma 4, legge n. 155/1981.

Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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