Rinuncia al ricorso e estinzione del processo senza condanna alle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14611 del 17.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., che deve essere dichiarata dalla Corte. L’estinzione non comporta condanna alle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione.

Il Fatto

Il ricorrente, un dipendente pubblico, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua domanda, volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle determinazioni regionali che lo avevano rimosso dalle funzioni dirigenziali. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e 2103 cod. civ., chiedendo l’accertamento del diritto all’inquadramento nel ruolo dirigenziale e alle differenze retributive. La Regione Lazio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controricorrente Regione Lazio.

La Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali in virtù di quanto stabilito dall’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.

La Corte ha altresì escluso la condanna del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il quale subordina tale obbligo al verificarsi degli esiti di rigetto o di inammissibilità del ricorso, non anche all’esito di estinzione. In tal senso, la Corte ha citato i propri precedenti (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 390 c.p.c.

Tutte le 278 sentenze sull'art. 390 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *