Il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP, priva di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 7384 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato. La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, si estende alla generalità dei contribuenti, ma all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014 le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo soltanto nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.
Il Fatto
Il contribuente, commerciante nel settore caseario, era destinatario di distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2010 e 2011, fondati sull’assunto di un maggior reddito occulto, realizzato per interposte persone, in assenza di esposizione dei relativi redditi al fisco. L’Ufficio riteneva che l’attività fosse proseguita tramite le strutture di una società di cui il contribuente era stato accomandatario, posta in liquidazione nel 2004. L’istruttoria, avviata nel 2011, aveva condotto anche a denuncia alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione fiscale. I gradi di merito risultavano sfavorevoli al contribuente, che ricorreva per cassazione affidandosi a cinque motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte esclude la violazione del dovere di motivazione degli atti, in quanto la motivazione per relationem, con rinvio al verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima e non arreca pregiudizio al contraddittorio. La Corte rammenta che la presunzione desumibile dai conti bancari ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 opera anche per i prelevamenti allorché il contribuente sia qualificato come imprenditore occulto, rientrando la valutazione della prova nel perimetro del giudizio di merito. Il motivo risulta altresì inammissibile laddove sollecita una rivalutazione del merito.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale. Per i periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016 non incidono le modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015, essendo fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati. Anche in questo caso, la contestazione sulla sussistenza degli elementi indiziari attiene a profili di merito non esaminabili in sede di legittimità.
Il terzo motivo è rigettato sulla base del principio secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione, anche parziale per alcune voci, legittima l’Ufficio a determinare il reddito con metodo induttivo, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. La Corte dichiara inoltre l’inammissibilità del motivo laddove sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo è infine respinto, risultando corretta l’applicazione della presunzione bancaria nei confronti di un soggetto cui è contestata un’attività d’impresa.
Il quarto motivo è invece accolto limitatamente alla ripresa a fini IRAP. La Corte afferma che il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non opera per l’IRAP, atteso che le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice di merito ridetermini il dovuto, espungendo la ripresa a fini IRAP, nonché la declaratoria di difetto di giurisdizione tributaria per i contributi previdenziali.
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Nota della Redazione
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