Payback dispositivi medici: pagamento ridotto e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 1217 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ne consegue la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali. La norma collega espressamente l’integrale versamento della quota ridotta alla preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa agli anni 2015-2018.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diagnostica ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con cui è stata certificata a livello nazionale e regionale il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano e all’accordo del 7 novembre 2019 sui tetti di spesa.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti adottati da numerose regioni e province autonome, culminati nelle determinazioni con cui le singole quote di ripiano le sono state attribuite. In vista dell’udienza le parti hanno depositato documentazione attestante il pagamento delle somme nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza normativa. La disposizione invocata prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e che l’integrale versamento estingue l’obbligazione precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La sentenza esclude però che tale sopravvenienza integri i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione normativa del rapporto non equivale, sul piano processuale, alla sopravvenuta mancanza di una delle parti o all’esaurimento della pretesa fatta valere in giudizio secondo lo schema proprio di tale istituto.
Il Collegio qualifica invece la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il pagamento della quota ridotta preclude alla società ricorrente ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi: viene meno, dunque, l’interesse a ottenere una pronuncia di merito sull’annullamento degli atti impugnati.
La soluzione trova conforto nello stesso avviso formulato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che ha consentito alle parti di interloquire sulla qualificazione ritenuta dal Collegio. La definizione in rito giustifica infine la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Nota della Redazione
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