Estinzione del giudizio di interpretazione per mancata notificazione del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 285 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, disciplinato dalle norme sui giudizi ad istanza di parte, la mancata notificazione del ricorso all’ente nei cui confronti si procede integra una fattispecie assimilabile alla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione. A tale ipotesi si applica per analogia l’art. 174, comma 6, c.g.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo. In entrambi i casi la notificazione non è nulla ma inesistente, perché la controparte non viene chiamata in giudizio per volontà del ricorrente. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza, senza che si debba provvedere sulle spese quando l’ente previdenziale non è stato evocato in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia dal gennaio 1994, aveva convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 13 della legge n. 257/1992, in relazione al periodo di esposizione all’amianto maturato alle dipendenze dell’azienda ferroviaria.
Con la sentenza n. 581/2022 la sezione aveva accolto il ricorso e condannato l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche dalla data di maturazione del diritto. In esecuzione, l’ente aveva liquidato gli arretrati applicando la prescrizione quinquennale dalla domanda amministrativa del 2017. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’interpretazione dell’art. 211 c.g.c., chiedendo che l’esecuzione venisse estesa all’intero arco temporale anteriore.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare un difetto di instaurazione del contraddittorio: l’INPS non risulta evocato in giudizio e non si è costituito. Nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale trovano applicazione, per espresso rinvio normativo, le disposizioni dei giudizi ad istanza di parte e, in particolare, l’art. 174 c.g.c.
Il comma 1 della norma impone al ricorrente di notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, all’amministrazione o all’ente che ha adottato l’atto, entro il termine ivi previsto. Il comma 4 disciplina il caso in cui la parte non si costituisca e il collegio rilevi un vizio che importa nullità della notificazione, fissando una nuova udienza e un termine perentorio per la rinnovazione. Il comma 6 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, si ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111.
Il giudice monocratico osserva che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati da un dato sostanziale: in entrambe le fattispecie la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Ne deriva l’applicabilità analogica del comma 6 anche a quest’ultimo caso, con la conseguenza della cancellazione della causa dal ruolo e della dichiarazione di estinzione del processo.
La Corte richiama sul punto i precedenti della sezione Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e della sezione Sicilia n. 922/2019. Sottolinea inoltre che le due fattispecie sono accomunate dall’essere la notificazione non nulla ma inesistente, cioè non effettuata per volontà della parte. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.
Nota della Redazione
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