Sistema dei controlli interni comunali: parziale adeguatezza accertata con invito al rafforzamento strutturale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 53 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali costituisce un presidio indispensabile per la sana gestione finanziaria e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la cui verifica rientra nel controllo collaborativo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148 del Tuel. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve essere svolto attraverso motivate tecniche di campionamento a base statistico-probabilistica, orientate secondo logiche di analisi del rischio, non essendo sufficiente una mera selezione casuale degli atti. Il controllo di gestione richiede l’elaborazione di indicatori misurabili di economicità, efficacia ed efficienza, coerenti con gli obiettivi programmati. L’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti di controllo interno espone l’ente al rischio di alterazione dei processi decisionali e programmatici, configurando possibili profili di illegittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Lamezia Terme per gli esercizi 2022 e 2023, trasmessi dal Sindaco ai sensi dell’art. 148, comma 1, del Tuel. L’istruttoria, avviata a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal magistrato istruttore, ha riguardato l’adeguatezza e l’effettiva operatività delle diverse tipologie di controllo previste dagli artt. 147 e seguenti del Tuel.
Il Comune ha fornito riscontri tramite note del Dirigente del Settore Economico Finanziario e del Sindaco, evidenziando criticità organizzative riconducibili alla carenza di personale e alla riorganizzazione dichiarata “in itinere”, con la predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, rilevando plurime criticità. In materia di regolarità amministrativa e contabile, ha evidenziato che il campionamento del 10% degli atti, pur previsto dal regolamento, non è accompagnato da criteri qualitativi o da un’analisi strutturata del rischio, risultando insufficiente a garantire l’efficacia del controllo. La Corte ha richiamato l’esigenza di adottare un approccio fondato su tecniche di auditing evolute, quali l’analisi per indicatori chiave di rischio e il risk assessment, e di descrivere il campionamento in un’apposita nota metodologica.
Con riguardo al controllo di gestione, nonostante l’adozione nel 2023 di un sistema di contabilità analitica, è emersa la mancata elaborazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza, con incongruenze nei dati riportati nella relazione sulla gestione, come il costo di oltre 2 milioni di euro riferito alla voce “Altri servizi”. Il controllo strategico risulta operativamente integrato con il controllo di gestione, ma il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi avviene solo con cadenza annuale, con carenze motivazionali non giustificate dalla carenza di personale.
Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, pur prendendo atto delle previsioni regolamentari sulla reportistica, la Sezione ha sollecitato l’attuazione delle norme, essendo stata trasmessa una sola nota del responsabile finanziario. Per gli organismi partecipati, ha rilevato che nessuno degli indicatori previsti è stato elaborato e applicato, con mancato monitoraggio dei rapporti finanziari nel 2022 e assenza di indicatori di efficienza, efficacia e redditività per entrambi gli esercizi. Particolarmente grave risulta l’assenza del controllo sulla qualità dei servizi, non previsto dal regolamento vigente, e la mancata adozione della carta dei servizi.
In relazione ai fondi PNRR, la Sezione ha constatato che il sistema informativo non raccoglie dati sullo stato di avanzamento degli interventi e che il controllo di gestione non produce report specifici per il monitoraggio delle misure, rilevando che le iniziative dichiarate dal Comune, essendo successive al periodo esaminato, non appaiono idonee a colmare le carenze riscontrate. La deliberazione conclude con l’accertamento della parziale adeguatezza del sistema, l’invito all’adozione delle misure correttive e la riserva di verifica in occasione dei successivi cicli di controllo.
Nota della Redazione
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