Estinzione del giudizio pensionistico per cessazione dell’interesse dopo declaratoria di incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 36 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la riduzione del trattamento imposta da norme successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, su richiesta della difesa che abbia dato atto di non aver notificato il ricorso, ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. Resta ferma la regola della soccombenza solo formale, con compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di procuratore generale di un pensionato, ha contestato l’applicazione al trattamento pensionistico dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, deducendo plurime violazioni di parametri costituzionali. Ha lamentato la natura non temporanea dei sacrifici imposti, l’irragionevolezza della disciplina, il raffronto tra sistema contributivo e retributivo, la sottrazione di somme alla gestione previdenziale e la natura tributaria del prelievo.

Ha inoltre prospettato la disparità di trattamento in danno di una sola categoria di cittadini, la violazione del principio dell’affidamento e della indipendenza della magistratura, il contrasto con gli artt. 81 e 117, comma 1, Cost. e con fonti europee. Ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e, nel merito, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico senza le riduzioni contestate, oltre alla condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta al giudice non attiene più al merito della pretesa pensionistica, ma alla sorte del processo dopo la sopravvenuta sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale. La difesa, con note depositate, ha comunicato di non aver notificato il ricorso per carenza d’interesse e ha chiesto l’estinzione del giudizio.

Il giudice prende atto che la domanda di annullamento delle riduzioni e di restituzione delle somme è divenuta priva di oggetto per effetto della declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla parte. La Corte dei conti non procede quindi all’esame delle doglianze di legittimità costituzionale, che restano assorbite nella definizione in rito.

Il percorso argomentativo è essenziale: il Collegio richiama la documentazione in atti, rileva la rinuncia implicita alla pretesa e qualifica la fattispecie come estinzione del processo. La norma applicata è l’art. 111 c.g.c., che disciplina l’estinzione per cessazione della materia o per sopravvenuta mancanza d’interesse.

Coerente con l’esito è la regolazione delle spese, dichiarate nulle. Il giudizio si chiude con il P.Q.M. che dichiara l’estinzione e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. La decisione è assunta in composizione monocratica, all’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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