Parere parzialmente negativo su ingresso in società in house e refezione scolastica (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 150 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo è chiamata a rendere ex art. 5, comma 3, TUSP sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria non può dirsi integralmente positivo quando l’ente ometta del tutto previsioni economico-finanziarie e patrimoniali prospettiche relative alla società. La circostanza che la partecipata abbia registrato utili negli esercizi pregressi non esime l’amministrazione dall’assolvimento integrale dell’onere di motivazione analitica sulla sostenibilità finanziaria oggettiva. Il controllo della Corte è intrinseco e di pienezza cognitiva, ma resta distinto dal sindacato di merito: verifica la completezza e l’attendibilità dell’istruttoria, non l’opportunità della scelta. Il parere non è vincolante: l’ente può discostarsene con motivazione analitica rafforzata e relativa pubblicità.

Il Fatto

Un Comune toscano ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha deciso di aderire a una società per azioni già costituita, a capitale interamente pubblico, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, acquisendo una quota di minoranza del pacchetto azionario. Contestualmente l’ente ha approvato statuto, patto parasociale comprensivo del regolamento del controllo analogo congiunto e schema di contratto per l’affidamento in house del servizio di refezione scolastica e degli altri servizi di ristorazione collettiva comunali.

La società partecipata è qualificata come società benefit e ha per oggetto la gestione di cucine centralizzate, centri cottura e mense scolastiche e di comunità. Il servizio è attualmente svolto da un operatore privato individuato mediante gara. L’ente motiva la scelta con la volontà di potenziare il ruolo della ristorazione scolastica nelle food policy territoriali e di assicurare un controllo pubblico più incisivo sul servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro dell’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, che ha trasformato l’invio dell’atto deliberativo alla Corte da adempimento conoscitivo in richiesta di parere. Il comma 1 impone una motivazione analitica sulla necessità della società per le finalità istituzionali dell’art. 4 TUSP, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, nonché sulla scelta tra gestione diretta ed esternalizzata. Il comma 2 richiede che si dia atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sul piano della finalità, la Corte ritiene che il servizio di refezione non sia di per sé servizio di interesse generale, ma lo divenga per scelta politico-amministrativa dell’ente. Nel caso concreto l’indispensabilità del modello societario risulta motivata, anche per relationem, con il rinvio alla relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022. La verifica di conformità dell’affidamento in house resta però momento successivo e distinto rispetto allo scrutinio sull’acquisto della partecipazione.

Il profilo critico riguarda la sostenibilità finanziaria. L’ente ha prodotto i dati di bilancio del quinquennio 2017-2022, dai quali emergono utili in tutti gli esercizi tranne il 2020 e un patrimonio netto costante. Manca però ogni previsione prospettica: nessun business plan né documento equivalente. La Corte richiama la delibera delle Sezioni Riunite n. 16/2022, che esige un’istruttoria scandagliata sulla capacità della società di generare equilibrio economico-finanziario e sull’impatto dell’investimento sul bilancio dell’ente.

La Sezione sottolinea che i risultati pregressi non sostituiscono le proiezioni richieste, soprattutto a fronte dei rischi segnalati nella nota integrativa. Rileva inoltre che la clausola statutaria sui finanziamenti dei soci, pur con obbligo di rimborso, avrebbe imposto una valutazione del potenziale impatto sulle finanze comunali e dell’adeguata capitalizzazione della società. Su convenienza economica, efficienza ed efficacia la motivazione è invece giudicata corretta, così come, pur per relationem, quella sugli aiuti di Stato.

Il parere è pertanto parzialmente negativo: la Corte non si oppone all’operazione, ma segnala la lacuna motivazionale sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva. L’ente, ove intenda procedere, dovrà motivare analiticamente le ragioni del discostamento e darne pubblicità nel proprio sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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