Omessa adozione regolamento ribaltamento costi polizia locale danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 141 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione, da parte degli organi comunali, del regolamento attuativo previsto dall’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017, integra una condotta omissiva gravemente colposa, causalmente connessa al danno da mancata entrata per i costi del personale di polizia locale impiegato in eventi privati. L’iniziativa regolamentare spetta agli assessori competenti per materia e al sindaco, quale titolare del potere di convocazione della giunta; il segretario comunale è comunque gravato da un obbligo di attivazione e sollecitazione degli organi politici, in ragione della sua funzione di garanzia della legalità dell’azione amministrativa. La responsabilità, accertata secondo il criterio dell’esigibilità di una condotta alternativa lecita, è soggetta al limite del 30 per cento del danno accertato, ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Campania della Corte dei conti citava in giudizio il sindaco, il segretario generale e due assessori con delega alla polizia municipale del Comune di Frattamaggiore, per la condotta omissiva consistita nella mancata attuazione dell’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, che impone il “ribaltamento” sui privati organizzatori di eventi dei costi sostenuti dall’ente per il personale di polizia locale. Nonostante le note di impulso del comandante della polizia municipale del 2019 e del 2024, gli amministratori erano rimasti inerti, omettendo di predisporre e approvare il regolamento comunale attuativo e di adottare soluzioni applicative temporanee, così cagionando un danno da mancata entrata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda della Procura, accertando la sussistenza di una condotta omissiva gravemente colposa in capo a tutti i convenuti. Individuata la competenza all’iniziativa regolamentare in capo agli assessori con delega alla materia e la posizione di garanzia del sindaco, la Corte ha escluso la titolarità di poteri di impulso in capo ai dirigenti, valorizzando il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, ma ha affermato l’obbligo del segretario generale di attivarsi per sollecitare gli organi politici competenti. La mancata emanazione del regolamento, nonostante le plurime sollecitazioni, è stata ritenuta riconducibile alla volontaria inerzia degli amministratori, i quali avrebbero potuto adottare una condotta alternativa lecita, anche mediante direttive interinali.
Sul quantum del danno, la Corte ha condiviso la quantificazione operata dalla Procura, che aveva circoscritto il periodo risarcibile al lasso temporale successivo alla pubblicazione, da parte dell’Anci, delle istruzioni operative per l’applicazione della norma, escludendo la rilevanza del periodo pandemico, durante il quale le spese per i controlli andavano comunque poste a carico dei privati organizzatori. La responsabilità è stata ripartita in misura del 50% a carico del sindaco, del 30% a carico del segretario generale e del 10% per ciascuno degli assessori, parametrandola alla durata delle rispettive cariche e alla continuità dell’inerzia.
La Corte ha infine applicato la disciplina del potere riduttivo introdotta dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, di immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, contenendo la condanna nei limiti del 30 per cento delle somme accertate, oltre rivalutazione e interessi legali.
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Nota della Redazione
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