Riliquidazione pensione Polizia di Stato: decorrenza della rivalutazione dal 1° gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 93 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile, a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possiedano un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Detta disposizione, per ragioni di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.), opera una rivalutazione della quota retributiva della pensione sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza efficacia retroattiva piena. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la rideterminazione del trattamento operata dall’ente previdenziale lasci residuare dubbi sulla sua correttezza o sulla sua decorrenza e non risulti formalizzato un accordo sulle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio, era titolare di una pensione liquidata con il sistema c.d. “misto”: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelle successive. Per la quota retributiva, l’INPS aveva applicato l’aliquota dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 e non quella del successivo art. 54, non avendo il dipendente maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità pari o superiore a diciotto anni.
A fronte del silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di ricalcolo, il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% annua, come interpretata dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Costituitosi, l’INPS dichiarava di aver provveduto alla riliquidazione sulla rata di febbraio 2026 e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice esclude preliminarmente la ricorrenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia postula, infatti, il sopravvenire di fatti che eliminino totalmente le ragioni di contrasto, soddisfacendo in modo pieno e irretrattabile il diritto azionato. Nel caso di specie, la rideterminazione unilaterale operata dall’INPS presentava una decorrenza non rispettosa del disposto normativo, residuando dubbi sulla correttezza dei calcoli; inoltre, non risultava formalizzato alcun accordo tra le parti sulla regolazione delle spese.
Nel merito, il Giudice richiama l’intervento del legislatore con l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile gli effetti favorevoli delle sentenze n. 1 e n. 12 del 2021 delle Sezioni Riunite, in ragione della “specificità” delle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza. La norma dispone l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto.
Aderendo all’orientamento della II Sezione d’Appello (sentenza n. 41 del 9 febbraio 2022), il Giudice ne esclude una portata retroattiva piena, desumibile dal dato letterale. Richiamando il principio della retroattività temperata, la rivalutazione della quota retributiva con il nuovo coefficiente del 2,44% spiega effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022, in contemperamento con l’esigenza di equilibrio dei bilanci di rilievo costituzionale.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati sui ratei a partire dall’1.01.2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 900,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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