Inammissibile il ricorso collettivo per mancata allegazione delle singole posizioni pensionistiche (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 63 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le domande giudiziali sono identiche nell’oggetto e le posizioni dei ricorrenti sono omogenee per tipologia, decorrenza e importo del trattamento. Il ricorso che si limiti a indicare i dati identificativi dei ricorrenti senza esporre i fatti costitutivi e gli elementi di diritto di ciascuna posizione è inammissibile per violazione degli artt. 152 e 153 c.g.c. La produzione documentale ha la funzione di provare, non di integrare le allegazioni del ricorso. La questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale è a sua volta inammissibile per difetto di rilevanza, mancando il collegamento con il petitum sostanziale delle domande.

Il Fatto

Otto ex pubblici dipendenti, già in servizio nel Corpo della Guardia di finanza e collocati in quiescenza con decorrenze diverse, hanno agito in via cumulativa davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico, senza le decurtazioni introdotte da cinque disposizioni legislative succedutesi dal 2000 al 2023.

I ricorrenti hanno chiesto di sospendere il giudizio e di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme censurate per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost., oltre alla condanna dell’Inps al pagamento delle differenze maturate. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e, nel merito, l’infondatezza delle censure, già scrutinate dalla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha rilevato che l’atto introduttivo si limita a indicare i dati identificativi degli otto pensionati, dichiaratisi ex appartenenti al Corpo e percettori di un trattamento lordo “superiore al minimo Inps”. Manca del tutto l’esposizione dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, come imposto a pena di inammissibilità dagli artt. 152 e 153 c.g.c.

La documentazione allegata è stata giudicata sommaria, disomogenea e insufficiente: fogli non autocertificati, cedolini selezionati senza criterio e riferiti a mensilità diverse, due diffide inviate agli uffici competenti. Tali produzioni non consentono di ricostruire l’esatta misura del trattamento pensionistico al momento dell’entrata in vigore delle norme censurate, né di comprendere se le riduzioni della perequazione si applichino a tutti i ricorrenti o solo ad alcuni.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul ricorso collettivo, ammissibile solo in presenza di posizioni giuridiche sostanziali e processuali identiche. Nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono distinti per ciascun ricorrente e le posizioni pensionistiche differenziate per tipologia, decorrenza e importo. Le produzioni documentali non possono colmare le lacune del ricorso, avendo la sola funzione di provare i fatti allegati.

Quanto alle eccezioni di illegittimità costituzionale, il giudice le ha dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, non essendovi collegamento con il petitum sostanziale delle domande, e comunque manifestamente infondate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 234/2020 e n. 19/2025. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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