Giudizio di conto improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 199 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato di un mero debito di vigilanza non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La distinzione rispetto al debito di custodia dipende dalla destinazione dei beni: gestione di magazzino, con consistenze e movimenti di carico e scarico, nel primo caso; mera sorveglianza sull’impiego di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, nel secondo. La giacenza eccedente le necessità di funzionamento dell’unità configura una vera gestione contabile, soggetta a conto. In difetto dei presupposti, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda un conto giudiziale reso da una funzionaria di un ente locale, in qualità di consegnataria di beni mobili, per l’anno 2013. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’amministrazione oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e depositato in Sezione alcuni giorni dopo. Ha inoltre segnalato la mancata alterità tra controllore e controllato, essendo il conto parificato dalla stessa funzionaria preposta al settore finanziario, e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Il magistrato istruttore ha ritenuto che l’atto depositato non fosse tecnicamente qualificabile come conto giudiziale: la gestione non riguardava beni per i quali sussistesse un debito di custodia, ma una generale elencazione di attrezzature, mobili e arredamenti iscritti nell’inventario. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo dichiararsi la carenza dell’obbligo di resa del conto e l’improcedibilità del giudizio, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia bensì di mera vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La formula richiama la gestione e non solo la custodia, e riguarda i beni senza distinzione. Tuttavia, per i beni mobili è principio consolidato che solo i consegnatari con debito di custodia siano tenuti al conto.
La Corte ricostruisce la distinzione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il criterio decisivo è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni giacenti presso gli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.