Prescrizione e prova del danno da disservizio nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 4 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa, il danno da lesione del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione è figura riconducibile al più ampio genus del danno da disservizio e non può essere ritenuto in re ipsa. Esso ha natura patrimoniale e richiede la dimostrazione concreta, a carico del requirente, di un pregiudizio economico certo, non fondato su prove presuntive o indiziarie. Il termine quinquennale dell’azione contabile, salvo occultamento doloso, decorre dal giorno in cui il danno si esteriorizza e diviene obiettivamente percepibile come ingiusto. La sola contemporanea rilevanza penale della condotta non differisce automaticamente l’exordium praescriptionis alla richiesta di rinvio a giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio tre convenuti — un magistrato inquirente e due appartenenti all’Arma dei Carabinieri — chiedendo la condanna al risarcimento di danni erariali quantificati in € 327.942,51 in favore del Ministero della Giustizia e in ulteriori importi per le Amministrazioni di appartenenza.
All’origine del giudizio contabile, un procedimento penale che aveva contestato ai convenuti reati di peculato, concussione, corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e abuso d’ufficio, per fatti risalenti, in parte, al periodo 2000-2017. La vicenda contabile è giunta alla Sezione giurisdizionale umbra dopo che il giudice penale aveva definito il giudizio con pronunce assolutorie, di prescrizione e di non luogo a procedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge innanzitutto l’istanza di sospensione del giudizio per pendenza di quello penale. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., la sospensione esige un vincolo di consequenzialità e non un mero collegamento tra giudizi. La definizione del processo penale non si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto a quello contabile, attesa la diversità tra responsabilità penale e amministrativa, anche quando l’impianto accusatorio erariale si fondi su elementi raccolti in sede penale.
Accoglie, poi, l’eccezione di prescrizione relativa alla prima voce di danno, concernente il conferimento di incarichi di consulenza. La disciplina applicabile è quella dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994: il termine quinquennale decorre dal fatto dannoso e, in caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta. La Corte ribadisce che il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diviene obiettivamente percepibile come ingiusto, non con il comportamento del dipendente.
Nel caso concreto, gli elementi addotti dalla Procura come rivelatori dell’illiceità erano già noti all’Amministrazione. La documentazione attestava controlli dell’Ufficio contabilità e del vertice dell’ufficio, una nota del 2006 che richiamava l’attenzione del Dipartimento Ragioneria sugli aumenti di onorari, una verifica contabile 2004-2005 e un’ispezione ministeriale del 2009. Pertanto, l’azione di responsabilità, in quanto intempestiva, è dichiarata prescritta. Non si configura occultamento doloso, perché la conduzione di ulteriori indagini penali non opera quale automatico procrastinatore dell’incipit del decorso prescrizionale.
Quanto alla seconda posta di danno, il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni di appello che ricomprende la lesione del nesso sinallagmatico nel danno da disservizio. Tale pregiudizio, però, ha natura patrimoniale e non può fondarsi su prove presuntive: il requirente deve dimostrare la perdita patrimoniale tangibile, la mancata o ridotta prestazione del servizio o la sua cattiva qualità. L’atto di citazione fa derivare il pregiudizio direttamente dalle condotte penalmente rilevanti, senza offrire dimostrazione specifica della diminuzione di efficienza dell’apparato. Il Collegio dichiara quindi infondata la domanda e la rigetta.
Al rigetto consegue la condanna delle Amministrazioni di appartenenza al rimborso delle spese di giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati ai sensi del D.M. n. 127 del 2022.
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Nota della Redazione
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