Controllo sul bilancio delle aziende sanitarie e obbligo di conformarsi alle raccomandazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 18 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano sul bilancio d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, appartiene al genere del sindacato di legalità e di regolarità. Esso verifica la conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie e si proietta, in chiave dinamica, all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio. Quando la Sezione accerta squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’ente controllato ha l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. La Regione, dal canto suo, deve assicurare l’osservanza delle indicazioni rivolte all’azienda sanitaria nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza.

Il Fatto

Nell’ambito del programma di controllo per l’anno 2024, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2022 di un’Azienda USL del territorio romagnolo. L’esame ha riguardato la relazione-questionario del Collegio sindacale, redatta secondo le linee-guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, gli schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e l’ulteriore documentazione pubblicata sul sito istituzionale.

Espletata l’istruttoria, con richieste di chiarimenti rivolte sia all’Azienda sia alla Regione, e acquisite le rispettive deduzioni, la Sezione ha rilevato una serie di criticità contabili e finanziarie e ha disposto che l’Azienda vi si conformi, con trasmissione della pronuncia agli organi regionali competenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo che disciplina il controllo sugli enti del servizio sanitario regionale, ricostruito attraverso il richiamo della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 e della giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014, aveva già chiarito che i controlli sui bilanci degli enti sanitari rientrano nella categoria del sindacato di legalità e di regolarità e che gli esiti di tale verifica sono cogenti e, in caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell’efficacia dei bilanci approvati.

Nel caso concreto sono sei i profili di criticità rilevati. Il primo riguarda il significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo: il bilancio si è chiuso con una perdita, a fronte di una previsione autorizzata di perdita di importo di gran lunga superiore. La Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti sul raggiungimento di un risultato positivo della gestione caratteristica, ha rilevato che il divario tra risultato e dati previsionali non consente di riporre affidamento nel processo di programmazione aziendale, raccomandando per il futuro un’attenta determinazione dei documenti previsionali.

Il secondo profilo attiene ai costi relativi alla gestione Covid, risultati solo in parte coperti dalle risorse statali assegnate a titolo di finanziamento corrente, con un disavanzo di gestione emergenziale non interamente compensato dall’utile della gestione ordinaria. La Sezione richiama le condizioni normative di autorizzazione dello svincolo delle quote di avanzo vincolato regionale, evidenziando la natura eccezionale delle finalità di destinazione e la necessità di una valutazione puntuale, da parte dell’Azienda e della Regione, dell’effettiva origine del disavanzo dai maggiori costi pandemici ed energetici.

Il terzo profilo concerne il superamento dell’obiettivo di spesa per dispositivi medici fissato dalla Regione, rispetto al quale la Sezione raccomanda di avvalersi di misure di efficientamento, di selezione dei prodotti secondo il rapporto costo-benefici e di meccanismi di monitoraggio dei flussi di consumo, anche stimolando proposte di rinegoziazione con i fornitori. Il quarto riguarda la permanenza di crediti e debiti risalenti a esercizi precedenti, in aumento rispetto all’esercizio 2021, per i quali la Sezione invita a proseguire il percorso di smaltimento e a definire con maggiore sollecitudine le posizioni passive, anche in ragione dei tassi di interesse applicati ai ritardi nei pagamenti commerciali.

Il quinto profilo attiene al mancato rispetto degli obiettivi di spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera, con superamento del budget assegnato. Il sesto riguarda la mancata riconciliazione di tutti i rapporti di credito e debito con clienti e fornitori, nonostante la circolarizzazione operata: la Sezione invita il Collegio sindacale a rendere effettiva e tempestiva la procedura, al fine di dotare di certezza i valori dei crediti e debiti esistenti con i terzi.

All’esito, la Sezione ha disposto che l’Azienda si conformi alle indicazioni contenute nella pronuncia e che l’Amministrazione regionale ne assicuri l’osservanza in virtù dei poteri di vigilanza esercitati, raccomandando specifiche misure per ciascun profilo di criticità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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