Controllo concomitante FAMI 2021-2027: superamento delle criticità e nessuna irregolarità gestionale (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 25 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nell’esercizio della funzione di verifica sulle gestioni pubbliche in corso di svolgimento, prende atto del tendenziale superamento delle criticità già accertate con precedente deliberazione quando l’amministrazione dimostri, con riscontri documentali, il riallineamento degli indicatori di output e di risultato e il conseguimento dei target di spesa imposti dalla normativa euro-unitaria. Il definitivo superamento del target di spesa del 10% di cui all’art. 17 del Reg. (UE) 2021/1147 è certificato dalla Commissione europea con la concessione degli importi aggiuntivi. L’integrale implementazione del sistema informatico di monitoraggio e del sito web dedicato, imposti dagli artt. 69, par. 11, e 49 del Reg. (UE) 2021/1060, esclude la persistenza delle irregolarità gestionali. Ne consegue l’insussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha assoggettato ad istruttoria il Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) per la programmazione 2021-2027. L’attività era già stata avviata nel 2024 e si era conclusa con la deliberazione n. 19/2024/CCC, che aveva accertato criticità in materia di avanzamento fisico e finanziario, di sistema informatico di monitoraggio e di trasparenza tramite sito web.

Con la successiva deliberazione n. 32/2024/CCC il Collegio aveva preso atto dell’avvio di un percorso autocorrettivo, riservando a ulteriore istruttoria la verifica dell’effettivo superamento dei rilievi. Le note istruttorie dei magistrati titolari e i riscontri dell’Autorità di gestione hanno quindi condotto alla relazione di deferimento e all’adunanza del 10 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Sul piano dell’avanzamento fisico, il Collegio rileva un significativo progresso rispetto a quanto registrato in precedenza. La media di avanzamento degli indicatori comuni, attestatasi al 13,7% al 31 dicembre 2023, risulta pari al 54,5% dei target intermedi attesi entro il 31 dicembre 2024. I valori conseguiti non appaiono ancora perfettamente conformi agli obiettivi prefissati, ma tale conformità formerà oggetto di successivo controllo in itinere.

Sull’avanzamento finanziario, il conseguimento del target di spesa previsto per il 2024 è stato definitivamente certificato dalla Commissione europea con nota del 24 gennaio 2025, che ha comunicato la concessione degli importi aggiuntivi sul Programma, associati al superamento del target di spesa del 10% di cui all’art. 17 del Reg. (UE) 2021/1147. Determinante è stata la possibilità, poi concretizzatasi, di includere tra le spese da rendicontare la quota di euro 87.000.000,00 per le attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati svolte dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Quanto al sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione, la criticità risulta superata: dal 26 agosto 2024 le funzionalità del sistema FAMI 2.0 sono state rese disponibili ai beneficiari, che hanno potuto trasmettere i dati dal settembre 2024. È pertanto integrato il parametro dell’art. 69, par. 11, del Reg. (UE) 2021/1060, letto in relazione all’allegato XVI, nonché il contenuto del Sistema di gestione e controllo, costituente autolimite della gestione amministrativa.

Da ultimo, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 49 del Regolamento (UE) 2021/1060, il sito web dedicato al Programma è operativo e fruibile a decorrere dal 31 marzo 2025. Il Collegio prende quindi atto del tendenziale superamento delle criticità, restando impregiudicata la verifica in itinere di ulteriori aspetti e del raggiungimento dei target finali al 2029. Ne deriva il rilevato dell’insussistenza di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni e dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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