Il giudicato civile sul diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. preclude l’azione di danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 186 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza civile passata in giudicato, che accerta il diritto del lavoratore a conservare le retribuzioni percepite ai sensi dell’art. 2126 c.c., per il periodo in cui il rapporto di lavoro nullo ha avuto esecuzione, preclude l’azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla procura contabile nei confronti del medesimo dipendente, per la restituzione delle stesse somme. L’autonomia tra l’azione civile della pubblica amministrazione e l’azione erariale non esclude l’operatività del ne bis in idem processuale e sostanziale, quando entrambe le domande abbiano il medesimo petitum e la medesima causa petendi, essendo rivolte alla restituzione delle medesime somme. La coerenza del sistema giudiziario impone al giudice contabile di rispettare il preventivo giudicato civile, per evitare conflitti di giudicati e pronunce divergenti sui medesimi fatti.
Il Fatto
Un soggetto veniva assunto a tempo indeterminato dal Consiglio regionale del Lazio, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, in seguito al superamento di una selezione concorsuale, dopo aver falsamente dichiarato il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e di un dottorato di ricerca. A seguito della scoperta della falsità, l’amministrazione irrogava il licenziamento senza preavviso e adiva il giudice ordinario per ottenere la restituzione delle retribuzioni corrisposte, ma il tribunale rigettava la domanda, riconoscendo al lavoratore il TFR. La procura contabile conveniva quindi il dipendente dinanzi alla sezione giurisdizionale del Lazio per il risarcimento del danno erariale, quantificato nell’intera retribuzione erogata. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo la violazione del principio del ne bis in idem, essendo la controversia identica a quella già definita dal giudice ordinario. La procura proponeva appello, deducendo l’erroneità di tale statuizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha ritenuto l’appello infondato, condividendo l’assorbente ragione della decisione di primo grado relativa alla violazione del principio del ne bis in idem. Il collegio ha riconosciuto l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che, in caso di assunzione basata su falsa dichiarazione del titolo di studio, ravvisa la nullità del contratto per illiceità della causa e l’insussistenza di qualsivoglia utilitas per l’ente datoriale. Tuttavia, ha rilevato che tale orientamento non può trovare applicazione nella fattispecie, in ragione della sopravvenienza di un giudicato del giudice ordinario, che ha statuito in modo opposto.
La sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, ha accertato che la falsa dichiarazione non rende illecita la causa del contratto, ma ne determina la nullità per mancanza di un requisito di legge. Pertanto, ha applicato l’art. 2126 c.c., riconoscendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, non versandosi in un’ipotesi di esercizio abusivo di una professione per cui la legge richiede un titolo abilitante a tutela di diritti fondamentali della persona.
Secondo il collegio, la domanda proposta in sede contabile e quella già definita dal giudice ordinario risultano identiche, avendo il medesimo petitum (la restituzione delle retribuzioni) e la medesima causa petendi (l’assenza del titolo di studio). La funzione sanzionatoria dell’azione erariale non è idonea a modificare l’oggetto e il titolo dell’azione, rendendo le due pretese sostanzialmente sovrapponibili.
La Corte ha inoltre evidenziato come l’amministrazione, costituitasi ad adiuvandum nel giudizio contabile, avesse omesso di verificare al momento dell’assunzione i titoli di studio dichiarati e non avesse impugnato la sentenza civile, ormai irrevocabile. Accogliere la tesi della procura comporterebbe un insanabile conflitto di giudicati, obbligando il dipendente alla restituzione di somme che il giudice civile gli ha espressamente riconosciuto il diritto di trattenere.
Ferma l’indipendenza delle giurisdizioni, la coerenza del sistema impone di rispettare il giudicato civile preventivo. L’appello è stato rigettato, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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