Controllo Corte conti escluso sull’atto costitutivo di associazione senza scopo di lucro (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 185 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP ha ad oggetto esclusivamente l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione societaria. Resta estranea a tale perimetro la delibera con cui l’amministrazione costituisce un’associazione senza scopo di lucro, poiché l’art. 1, comma 4, lett. b), TUSP fa salve le disposizioni di legge in materia di partecipazione a enti associativi diversi dalle società. Ne consegue che, in difetto dei presupposti applicativi dell’art. 5 TUSP, la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza.

Il Fatto

Un Comune approva con delibera consiliare la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell’art. 42 bis del d.l. n. 162/2019, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto. L’ente viene dato in forma di associazione, iscritta alla sezione “Altri enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con divieto di distribuzione di profitti finanziari e obbligo di reinvestimento degli avanzi di gestione.

La delibera viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il prescritto parere. Il quesito implicito è se l’operazione rientri tra gli atti sottoposti a scrutinio ai sensi dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la questione della propria legittimazione a pronunciarsi. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118 del 2022, impone all’amministrazione di inviare alla Corte l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta. Il comma 4 riconosce all’ente la possibilità di discostarsi dal parere negativo con motivazione rafforzata.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con le deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno individuato la ratio della funzione nel sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che essa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato, nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione.

Da tale impostazione la Corte deduce il limite del proprio esame: il controllo riguarda gli atti di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, non gli atti costitutivi di associazioni. Il discrimine tra enti lucrativi e non lucrativi si fonda sulla distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative. Le disposizioni del TUSP, per l’art. 1, comma 4, lett. b), fanno del resto salve quelle riguardanti la partecipazione a enti associativi diversi dalle società.

Il Collegio richiama la propria precedente deliberazione n. 297/2023/PASP, secondo cui la delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente riguardare una società riconducibile ai titoli V e VI del libro V del codice civile, e vi dà continuità. Nella stessa direzione si pongono le deliberazioni SRC Lazio n. 124/2023/PASP, Sez. contr. Lombardia n. 143/2022/PAR e Sez. contr. Umbria n. 14/2023/PASP, che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5 TUSP all’atto di costituzione di un’associazione senza scopo di lucro e di un consorzio non qualificabile come società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter cod. civ..

Il profilo è dirimente. Non sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 5 TUSP, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza e dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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