Controllo Corte conti escluso per adesione a ente associativo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 47 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP ha natura oggettivamente tipizzata: esso concerne esclusivamente l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica e quello di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. Ne resta esclusa l’adesione di un’amministrazione pubblica a un ente associativo senza scopo di lucro, costituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ., poiché difetta il requisito oggettivo della fattispecie. In tale ipotesi il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere, per difetto del presupposto normativo che legittima l’intervento. La verifica resta ancorata alla qualificazione giuridica del soggetto destinatario, non alla tipologia di attività perseguita.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui è stata approvata l’adesione a un’associazione senza scopo di lucro per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, unitamente allo statuto, ai pareri di regolarità tecnica e contabile e al parere dell’Organo di revisione.
L’ente locale ha impegnato la somma necessaria per il versamento della quota al fondo patrimoniale e della quota associativa, autorizzando l’emissione del relativo mandato di pagamento. La questione giunge all’esame della magistratura contabile su iniziativa dell’ente stesso, che ha qualificato l’operazione come ipotesi soggetta al controllo preventivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla fisionomia della funzione di controllo attribuita dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118 del 2022. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente, e quella privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La sua ratio è sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite in sede di controllo.
Accertata la sussistenza del presupposto soggettivo — il Comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP — la Corte si sofferma sull’ambito oggettivo.
L’art. 5, comma 3, TUSP, nel testo vigente, limita l’intervento ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra in relazione con una realtà societaria assumendo la qualità di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Il comma 4 dell’art. 1 fa espressamente salve le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
Nella specie, è pacifico che l’ente locale non ha costituito né ha acquistato partecipazioni in una società. Dallo statuto emergono gli indici propri del modello associativo: l’adesione e l’ammissione da parte dell’organo amministrativo, il fondo di dotazione non restituibile nemmeno in caso di recesso, il divieto di distribuzione degli utili, il recesso dell’associato e la devoluzione del patrimonio residuo a finalità non lucrative.
La Sezione richiama la deliberazione n. 297/2023/PASP resa in un caso analogo e dà continuità a quell’indirizzo, confermato dalle decisioni di altre Sezioni regionali che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5 all’atto di costituzione di un’associazione senza scopo di lucro e a quello di un consorzio non qualificabile come società consortile.
Ne segue che l’operazione non rientra nello spettro oggettivo di applicazione dell’art. 5, comma 3, TUSP e che la Corte dichiara il non luogo a provvedere. La deliberazione è trasmessa all’ente locale, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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