Deroga alla motivazione analitica per partecipazioni previste dalla legge (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 66 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce attuazione di una specifica previsione legislativa – e pertanto è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – l’operazione con cui un ente locale aderisce a una società veicolo a totale partecipazione pubblica e acquisisce una partecipazione, allorché la scelta sia imposta o autorizzata dal legislatore in termini chiari e vincolanti, con puntuale indicazione di oggetto, soggetti coinvolti e modalità di attuazione. In tale evenienza, il regime derogatorio del primo periodo del comma 1 dell’art. 5 T.U.S.P. esonera l’ente dall’obbligo di motivazione analitica e dalla verifica della Corte dei conti, non ricorrendo i presupposti per l’attivazione della relativa procedura. La deroga non esclude tuttavia ogni forma di controllo contabile: l’operazione resta suscettibile di valutazione in sede di ricognizione periodica ex art. 20 T.U.S.P., nei controlli di legalità finanziaria e in sede di parificazione del rendiconto regionale.
Il Fatto
Il Comune di Francavilla Fontana ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., la deliberazione consiliare n. 92 del 29 dicembre 2025. Con tale atto l’ente ha preso atto dell’affidamento del servizio idrico integrato pugliese all’Acquedotto Pugliese s.p.a. per venti anni secondo il modello dell’in house providing, ha deliberato l’acquisizione a titolo gratuito di una quota di azioni della predetta società e ha aderito alla società veicolo “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica, alla quale trasferire le azioni ricevute.
L’operazione si inserisce nel processo di riorganizzazione della governance del servizio idrico regionale, resosi necessario in vista della scadenza della concessione legale in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. Il legislatore statale e regionale ha previsto il trasferimento di parte delle azioni della società ai comuni pugliesi e la costituzione di una società veicolo per l’esercizio del controllo analogo congiunto richiesto dall’art. 149-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente accertato la propria competenza territoriale e l’inclusione dell’operazione nell’ambito oggettivo del controllo delineato dall’art. 5 T.U.S.P., trattandosi di acquisto di partecipazione e di adesione a società a partecipazione pubblica. Ha quindi verificato l’operatività della deroga prevista dal primo periodo del comma 1 della medesima disposizione, che esclude gli obblighi di motivazione analitica quando la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.
La Corte ha richiamato la deliberazione delle Sezioni riunite n. 43/QMIG/2024, secondo cui il regime derogatorio opera solo in presenza di un intervento diretto del legislatore che delinei o autorizzi espressamente una specifica operazione societaria, mentre non è sufficiente una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la mera facoltà di costituire società in determinati settori.
Applicando tali coordinate ermeneutiche, la Sezione ha accertato che l’operazione deliberata dal Comune costituisce attuazione di un quadro legislativo di dettaglio: l’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 153/2024 ha autorizzato il trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese ai comuni a condizione che gli stessi esercitino il controllo analogo su una società a capitale interamente pubblico; la legge regionale pugliese n. 14/2024, come modificata, ha trasformato in obbligo la costituzione della società veicolo.
La deliberazione consiliare ha dato puntuale seguito a tali previsioni, disponendo l’acquisizione delle azioni, il trasferimento alla società veicolo e l’adesione a quest’ultima. La Corte ha pertanto dichiarato che l’iniziativa non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., escludendo l’atto dagli obblighi motivazionali analitici e dal controllo della Sezione.
La Sezione ha infine precisato che la deroga non esonera l’ente da ogni forma di controllo, potendo l’operazione essere valutata in sede di ricognizione periodica ex art. 20 T.U.S.P., nei controlli di legalità finanziaria e in sede di parificazione del rendiconto regionale. Ha inoltre invitato il Comune a monitorare l’evoluzione dell’operazione, a fornire nelle ricognizioni periodiche una motivazione analitica ex post sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione e a predisporre un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo.
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Nota della Redazione
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