Gestore di struttura ricettiva è agente contabile per l’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 31 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I gestori di strutture ricettive che riscuotono l’imposta di soggiorno rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate. L’art. 180 d.l. n. 34/2020, nel qualificarli sostituti d’imposta con diritto di rivalsa, non ha fatto venir meno il rapporto di servizio pubblico con compiti contabili, distinto da quello tributario. La produzione della documentazione, comprensiva della determinazione di parificazione del conto, consente il discarico anche in presenza di iniziali carenze nella indicazione del carico e dello scarico. La mancata esibizione delle ricevute, che impedisce di verificare correttezza e integralità degli importi, integra una grave criticità rilevante ai fini della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese e la trasmissione degli atti alla Procura regionale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Liguria è investita del giudizio di conto nei confronti della titolare di una struttura ricettiva, chiamata a rispondere della riscossione dell’imposta di soggiorno per il finanziario 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione n. 397/2023, ha chiesto lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza per l’irregolarità del conto, sotto il profilo della lacunosità della documentazione, con particolare riguardo alla mancata produzione di bollettari o ricevute.

La convenuta ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo che l’art. 180 d.l. n. 34/2020 avrebbe soppresso la qualifica di agente contabile dei gestori di strutture ricettive. Nel merito ha dedotto di aver versato per errore un importo superiore al dovuto e ha chiesto il discarico. La Procura regionale, nelle conclusioni, ha chiesto l’accertamento della sola irregolarità.

La Motivazione della Corte

La questione pregiudiziale è respinta. Il Collegio conferma la propria costante giurisprudenza in materia, richiamando la sentenza di orientamento generale del 10.01.2022 n. 1 e la recente decisione 8.02.2024 n. 9, condivisa dalle Sezioni di Appello (C.d.C. Sez. App. III 6.11.2020 n. 188, Sez. App. II 22.02.2022 n. 275, Sez. App. I 6.01.2023 n. 30). Secondo tale orientamento i gestori di strutture alberghiere maneggiano denaro a destinazione pubblica, con i conseguenti obblighi di contabilizzazione e riversamento, realizzando un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo funzionalizzato. L’eccezione è quindi respinta per infondatezza.

Nel merito, la produzione della documentazione, comprensiva della determinazione di parificazione del conto giudiziale, consente di superare l’irregolarità, pur in presenza della mancata indicazione iniziale del carico e dello scarico. La Corte non può tuttavia non rilevare la grave criticità della mancata esibizione delle ricevute, che non ha consentito, al di là della sussistenza degli atti formali, di verificare correttezza e integralità degli importi e il numero effettivo dei soggiorni.

Tale carenza impedisce di escludere la possibilità che vi siano stati più soggiorni rispetto a quelli indicati, ovvero che siano state corrisposte imposte di soggiorno non riversate nelle casse comunali. Compito del requirente regionale competente, cui sarà inviata la sentenza, sarà quello di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativa.

La circostanza rileva anche ai fini della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese del giudizio. La Corte dichiara quindi l’irregolarità del conto, discarica la convenuta e dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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