Partecipazione indiretta del Comune in società in house e controllo ex art. (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 197 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: l’atto deliberativo è soggetto al parere della Sezione quando l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o esistente. Restano fuori le operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione per incorporazione, che si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità. Il parere valuta la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 TUSP: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza ed efficacia, compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui approva una complessa operazione di aggregazione societaria. L’obiettivo è l’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno a una costituenda holding. Il servizio è attualmente svolto da quattro società a capitale interamente pubblico, tre delle quali diventeranno controllate della capogruppo.
L’operazione prevede il conferimento delle quote delle tre società nella holding, previo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali. All’esito, il Comune deterrà la partecipazione diretta nella capogruppo e la partecipazione indiretta nelle tre controllate. Solo in una fase successiva è prevista la fusione per incorporazione. Il Comune chiede il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022. Il procedimento si articola in due fasi: quella pubblicistica, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio, e quella privatistica, diretta ad attuarla con gli strumenti societari. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due.
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che letteralmente si limita ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno escluso le operazioni straordinarie, come la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione.
Il Collegio rileva che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricade tra le ipotesi sottoposte a parere. All’esito dell’operazione ciascun ente partecipante acquista la qualità di socio in nuove società, direttamente nella capogruppo o indirettamente nelle controllate. Non è ancora ravvisabile la fusione per incorporazione, che in una fase successiva realizzerà l’assetto unitario.
La Sezione ricorda che, secondo le Sezioni riunite, nella fusione i soci della incorporante non subiscono modifiche sostanziali della partecipazione e per i soci delle incorporate l’operazione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso il rapporto di concambio. Tali presupposti non sussistono allo stato.
Nel merito, il Collegio verifica i requisiti dell’art. 5 TUSP. L’atto è adottato dal Consiglio comunale secondo le modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. I vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP sono rispettati: le società sono a responsabilità limitata e operano nella produzione di un servizio di interesse generale. L’onere motivazionale sulla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, è assolto mediante i piani economico-finanziari e industriali allegati; l’operazione non comporta interventi finanziari dei soci, ma un conferimento in natura. La convenienza economica è suffragata dallo studio commissionato e dall’analisi di benchmark. La compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato è motivata. La Sezione non ravvisa elementi ostativi all’assunzione della qualità di socio.
Nota della Redazione
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