Responsabilità contabile autonoma dal processo penale e potere riduttivo per dolo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 94 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e il giudizio penale si collocano su piani distinti e in rapporto di reciproca indipendenza. La sospensione necessaria ex art. 106, primo comma, cod. giust. cont. non può fondarsi sul mero collegamento logico tra i processi o su ragioni di opportunità, occorrendo un vero vincolo di pregiudizialità-dipendenza dal quale dipenda la decisione della causa, escluso dopo la soppressione della pregiudizialità penale. Il mancato esercizio del potere riduttivo dell’addebito non richiede motivazione, trattandosi di potere discrezionale, e non è comunque applicabile quando la condotta sia connotata da dolo, neppure in forza delle sopravvenute norme di favore della legge n. 1/2026.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in parziale accoglimento delle richieste della Procura contabile, aveva condannato un assistente amministrativo di un Ispettorato Territoriale del Lavoro al pagamento di euro 30.528,67, oltre interessi e spese, ritenendolo responsabile del danno da disservizio e da lesione del nesso sinallagmatico. Tra il 2017 e il 2019 il prevenuto, abusando della qualifica, aveva promesso a più persone l’assegnazione di posti di lavoro presso altri uffici pubblici in cambio di somme di denaro.
Il giudice di primo grado aveva quantificato il danno equitativamente nel 15% della retribuzione lorda percepita (euro 8.277,62) e in euro 22.251,05 per le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione a seguito dell’allontanamento cautelare e della sospensione dal servizio. L’interessato ha proposto appello, censurando il rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio e l’omessa pronuncia sul potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che il procedimento penale, ancora pendente in istruttoria, avrebbe carattere pregiudiziale, affidando in via esclusiva al giudice penale la valutazione delle condotte. La Sezione ha respinto la censura, richiamando l’art. 106, primo comma, cod. giust. cont., che consente la sospensione solo quando la previa definizione di altra controversia costituisca il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa.
Il Collegio ha confermato l’impostazione del giudice territoriale: la sospensione non può disporsi in presenza di un mero collegamento o per ragioni di opportunità, dovendo sussistere un vincolo di consequenzialità logica e giuridica, assente e comunque indimostrato. Le Sezioni Riunite n. 9/2018 e l’ordinanza n. 3 del 31 agosto 2023 hanno chiarito che, dopo la riforma del 1988 e la soppressione della pregiudizialità penale, la causa penale di regola non assume carattere pregiudiziale, per la limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi e per il principio di reciproca indipendenza delle azioni.
La Corte ha poi ribadito che il giudice contabile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti, potendo utilizzare, previo vaglio critico, le risultanze di verifiche compiute fuori dal processo contabile. La valutazione delle condotte ai fini del risarcimento del danno erariale spetta alla Corte dei conti, indipendentemente dallo sviluppo del parallelo processo penale.
Quanto al secondo motivo, la Sezione ha confermato il rigetto: secondo Sezioni Riunite n. 563 del 22.12.1987 e la Sez. II App. n. 352, il mancato ricorso al potere riduttivo non comporta alcun obbligo di motivazione, trattandosi di potere discrezionale. Nel caso concreto la coscienza e volontà della condotta, con la sua oggettiva gravità, impedisce l’esercizio del potere riduttivo. La legge n. 1/2026, che ha novellato l’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, fa comunque salvi i casi di danno cagionato con dolo. L’appello è stato rigettato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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