Controllo sulla gestione del Club alpino italiano per il 2021 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 13 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di un ente pubblico non economico a struttura federativa, quale il Club alpino italiano, investe la complessiva attività della struttura centrale. Ove l’ordinamento preveda una pluralità di gestioni con bilanci separati e una sostanziale unitarietà di fini, l’ente è tenuto a organizzare i documenti contabili in modo da aggregare le risultanze delle strutture territoriali, adottando un unitario piano dei conti. La nota integrativa deve assicurare la descrizione dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario delle principali voci, con elementi ulteriori rispetto alla sola lettura dei dati. Gli accantonamenti deliberati dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio non possono alterare la rappresentazione veritiera e corretta dei risultati.
Il Fatto
La Sezione ha esaminato il bilancio dell’esercizio 2021 dell’ente, corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione. La gestione si chiude con un avanzo e con un valore della produzione in crescita, sostenuto dai contributi in conto esercizio. L’ente presenta una compagine centrale con personalità pubblicistica e una struttura territoriale di natura privatistica, articolata in sezioni e sottosezioni con bilanci distinti. Da qui la questione della rappresentazione contabile complessiva e dell’adeguatezza della nota integrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione della doppia natura del sodalizio: la compagine centrale è ente pubblico non economico, mentre le strutture territoriali sono associazioni di diritto privato, in parte divenute enti del Terzo settore. A fronte di questa architettura, il collegamento tra centro e periferia è assicurato dall’Assemblea dei delegati e da rilevanti flussi economico-finanziari.
Su tali basi si rinnova l’indicazione, già contenuta nel precedente referto, affinché l’ente verifichi la possibilità di riorganizzare il bilancio attraverso un piano dei conti comune a tutte le sezioni, così da comprendere in un unico aggregato le risultanze contabili territoriali, come avviene per altri enti sottoposti al controllo della Corte. La Corte richiama i profili dell’art. 5, comma 14, d.P.R. n. 97/2003 e del d.lgs. n. 91/2011 in materia di bilanci consolidati.
Secondo profilo di rilievo è la trasparenza contabile. La Corte rileva significative carenze informative della nota integrativa, con particolare riguardo al profilo descrittivo delle principali voci. Constata, inoltre, un errore nella compilazione del rendiconto finanziario, che non ha determinato gli importi delle disponibilità liquide di inizio e fine esercizio, calcolando il decremento dell’intero biennio; la Corte procede alla rideterminazione.
Infine, la Sezione censura le determinazioni assunte dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio, con le quali una quota dell’avanzo è stata destinata ad accantonamenti. Esse alterano la rappresentazione veritiera e corretta dei risultati e impongono un richiamo al rigoroso rispetto della normativa civilistica e del principio contabile OIC n. 29.
La Corte formula quindi il proprio referto al Parlamento, confermando gli inviti al superamento delle criticità rilevate e riservandosi il monitoraggio negli esercizi successivi.
Nota della Redazione
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